COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 18.10.2007 Delibere della Commissione Disciplinare 2) RECLAMO dall’A.S.D. FULGOR in merito alla affermata posizione irregolare del calciatore MELLINCH MIRKO della A.S.D. TREPPO GRANDE nella gara TREPPO GRANDE – FULGOR disputata il 23.09.07 valida per il Campionato di Seconda Categoria girone B.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 18.10.2007 Delibere della Commissione Disciplinare 2) RECLAMO dall’A.S.D. FULGOR in merito alla affermata posizione irregolare del calciatore MELLINCH MIRKO della A.S.D. TREPPO GRANDE nella gara TREPPO GRANDE - FULGOR disputata il 23.09.07 valida per il Campionato di Seconda Categoria girone B. Con reclamo 25.09.07, anticipato da preannuncio di reclamo 24.09.07, la FULGOR chiedeva di comminare alla A.S.D. Treppo Grande la “sconfitta a tavolino” della gara del 23.09.07, in oggetto, in quanto avrebbe schierato tra le sue fila il calciatore Mellinch Mirko in posizione irregolare per non aver scontato la squalifica di una giornata irrogatagli in c.u. n° 50 del 17.05.2007. Il reclamo, tempestivo, è stato corredato dalla autorizzazione al prelievo della somma corrispondente alla tassa reclamo e dalla prova dell’invio per raccomandata della contestuale comunicazione alla A.S.D. Treppo Grande, controparte direttamente interessata a riceverla, ai sensi dell’art. 46/5 C.G.S.. La A.S.D. Treppo Grande ha replicato con uno scritto. La Commissione Disciplinare, nell’ambito dei suoi poteri, chiedeva formalmente al Comitato Regionale a quali gare ufficiali di campionato avesse partecipato la squadra di militanza del calciatore Mellinch dopo la pubblicazione della squalifica e prima del 23.09.07. Il Comitato precisava che tra il c.u. 50 del 17.05.07, e il 23.09.07, prima gara di campionato 2007/08, la squadra di militanza del calciatore non aveva disputato gare ufficiali di campionato, ma solo gare di Coppa Regione, che sono del tutto ininfluenti ai fini della squalifica, per la chiara portata dell’art. 19/11.1 C.G.S. (Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni). Ne deriva che il calciatore, che non aveva avuto occasione di scontare la squalifica nei play off della scorsa stagione, avrebbe dovuto farlo nella prima gara di questo campionato ai sensi dell’art. 19/13 C.G.S.. Verificato, invece, dagli atti di gara che il calciatore ha partecipato alla competizione, la prima conseguenza è prescritta dall’art. 17/5 lett. a) C.G.S. (La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta … alla società che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte). Le altre responsabilità (imputabili a società, dirigente accompagnatore sig. VISENTIN Ubaldo e calciatore MELLINCH Mirko) seguono alle valutazioni di merito che questa Commissione ha comunque affrontato sul fatto, e sono determinate come da dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale FVG, accogliendo il reclamo, - dispone a carico della A.S.D. TREPPO GRANDE la sanzione sportiva della perdita della gara 0-3; - dispone a carico del dirigente accompagnatore VISENTIN Ubaldo (A.S.D. TREPPO GRANDE) la inibizione di giorni quindici; - squalifica il calciatore MELLINCH Mirko per una ulteriore giornata di gara; - dispone a carico della Società A.S.D. TREPPO GRANDE la ammenda di euro 100,00 (cento); - dispone la restituzione della tassa reclamo in favore della A.S.D. FULGOR
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