COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 25.10.2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S.D. DONATELLO CALCIO avverso squalifica per TRE gare effettive del proprio tesserato CESCUTTI Angelo e la squalifica a tempo determinato per DUE MESI del proprio Allenatore BRIC Jgor (in C.U. n° 15 del 04.10.2007) in relazione alla gara Monfalcone – Donatello del 30.09.07, valida per il Campionato Allievi Regionale, girone A.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 25.10.2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S.D. DONATELLO CALCIO avverso squalifica per TRE gare effettive del proprio tesserato CESCUTTI Angelo e la squalifica a tempo determinato per DUE MESI del proprio Allenatore BRIC Jgor (in C.U. n° 15 del 04.10.2007) in relazione alla gara Monfalcone – Donatello del 30.09.07, valida per il Campionato Allievi Regionale, girone A. Con tempestivo reclamo, la A.S.D. DONATELLO impugnava i provvedimenti comminati dal G.S.R. di squalifica per TRE giornate del proprio calciatore CESCUTTI Angelo e fino al 03.12.2007 (DUE mesi) per l’Allenatore BRIC Jgor, in relazione a fatti accaduti in una gara valida per il Campionato Regionale Allievi. la Società, infatti , riteneva incongrue le sanzioni rispetto alla portata dei fatti. Fondava il reclamo sulle semplici dichiarazioni dei tesserati interessati, contrarie alla precisa descrizione refertata dall’Arbitro. All’audizione del 18.10.2007, nonostante la rituale notifica a mezzo telegramma, non compariva nessuno per la Società reclamante. Il reclamo è infondato, e ciò sia in relazione alla posizione del calciatore che di quella dell’Allenatore. Basterebbe come motivazione del rigetto il semplice richiamo all’art. 35/1 C.G.S., in ordine alla “piena prova” che il referto di gara dà “circa il comportamento dei tesserati”. La tesi difensiva è infatti priva di ogni supporto probatorio, e va a scontrarsi drasticamente con la precisa ricostruzione dei fatti descritta dal Direttore di Gara, fonte di prova privilegiata. Ma il caso viene deciso con particolare attenzione da questa Commissione Disciplinare Territoriale che, per la prima volta, si trova investita del giudizio disciplinare in ordine a fatti attinenti al Settore Giovanile Scolastico, in recepimento della novella normativa entrata in vigore il 1°luglio 2007. La Commissione Disciplinare, proprio per la novità e la delicatezza della materia, che non coinvolge atleti esperti e maturi ma giovani ragazzi in formazione fisica e psichica, reputa opportuno sviscerare il caso offrendo un significato più profondo alla propria decisione. Così la CDT evidenzia i fatti emersi dal referto. Quanto all’allenatore sig. BRIC Jgor: 1) è stato richiamato più volte durante la gara dall’Arbitro; 2) si è alzato dalla panchina affrontando il Direttore di Gara con linguaggio irriguardoso e con frasi ingiuriose; 3) è entrato nel terreno di giuoco interrompendo il corso della gara; 4) al 18° del secondo tempo, per questi fatti, è stato allontanato dall’Arbitro; 5) ha ripetuto nuove ingiurie nei suoi confronti; 6) è rientrato negli spogliatoi; 7) è entrato nuovamente nel terreno interrompendo un’altra volta il giuoco; 8) è uscito su nuovo invito dell’Arbitro permettendo finalmente la prosecuzione del giuoco; 9) a fine gara ha ripreso una terza volta ad inveire con ingiurie contro l’Arbitro; 10) è entrato nello spogliatoio tirando un pugno alla porta; 11) è stato nuovamente richiamato dall’Arbitro ed invitato ad uscire perché privo di titolo per restare nell’ambito del recinto di giuoco in conseguenza dell’allontanamento; 12) si è finalmente e definitivamente allontanato solo accompagnato da un suo dirigente. Quanto al giovane calciatore CESCUTTI Angelo: 1) essendo stato indicato in lista quale calciatore di riserva, è entrato in gara al 18° del secondo tempo (in coincidenza temporale con l’allontanamento del suo allenatore) in sostituzione di un compagno di squadra; 2) al 19°, un solo minuto dopo, è stato ammonito; 3) al 44° del secondo tempo, dopo soli 26 minuti di gioco, è stato espulso per somma di ammonizioni; 4) ottemperava al provvedimento uscendo dal terreno di giuoco con esasperata lentezza; 5) nel tragitto si girava ben due volte verso l’arbitro ricoprendolo di insulti. Il sig. BRIC allena una squadra Allievi, ragazzi nati negli anni 1991 e 1992, in piena formazione fisica e psichica. Dal raffronto le due descrizioni refertate, dobbiamo ritenere che le chiare coincidenze tra le due condotte (ingiurie reiterate e plateali contro l’Arbitro e condotta deliberatamente volta a interrompere/ritardare il regolare svolgersi della gara imponendo la propria presenza fisica in campo) non sembrano casuali, risiedendo evidentemente nello spirito del giovane una sorta di emulazione delle gesta che il suo allenatore aveva appena rappresentato. Ciò non di meno, la condotta del calciatore merita pienamente la sanzione irrogata dal G.S.R. perché costituita da diverse violazioni, autonome le une dalle altre, tra le quali è odioso l’atteggiamento dopo l’espulsione, deliberatamente lento per creare intoppo alla prosecuzione della gara, fermando, con la propria persistente unica presenza, il gioco degli altri ventuno coetanei, così come particolarmente gravi sono le molteplici ingiurie profferite da un giovane verso l’autorità costituita dalla persona del Direttore di Gara. La condotta dell’Allenatore, come descritta nella sua reiterazione e platealità, d’altro canto, prima che esecrabile in relazione allo spirito del giuoco, si pone in evidente contrasto con la funzione educativa che un Allenatore sportivo ricopre verso i suoi giovani allievi. Congrua appare, così, anche sotto quest’ottica, la sanzione irrogata dal G.S.R.. P.Q.M. La C.D.T. FVG Respinge integralmente il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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