COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 2 DEL 19.07.2007 Delibera Della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE DEL F.V.G. DEL CALCIATORE BUSTAMANTE QUINONES PEDRO DAVID PER AVER FATTO PERVENIRE ALL’UFFICIO TESSERAMENTO, IN TEMPI DIVERSI, DUE RICHIESTE DI TESSERAMENTO PER DUE DIVERSE SOCIETÀ. – Vista la documentazione allegata all’atto di deferimento, – Rilevato che il calciatore deferito ha richiesto di essere tesserato, in data 7 novembre 2006 per la Società A.S.D. FORTISSIMI e in data 24 febbraio 2007 per la SOCIETÀ CALCETTO CLARK UDINE (questa seconda richiesta non veniva ovviamente accolta essendo stata già ratificata la prima con decorrenza 25 gennaio 2007).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 2 DEL 19.07.2007 Delibera Della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE DEL F.V.G. DEL CALCIATORE BUSTAMANTE QUINONES PEDRO DAVID PER AVER FATTO PERVENIRE ALL’UFFICIO TESSERAMENTO, IN TEMPI DIVERSI, DUE RICHIESTE DI TESSERAMENTO PER DUE DIVERSE SOCIETÀ. - Vista la documentazione allegata all’atto di deferimento, - Rilevato che il calciatore deferito ha richiesto di essere tesserato, in data 7 novembre 2006 per la Società A.S.D. FORTISSIMI e in data 24 febbraio 2007 per la SOCIETÀ CALCETTO CLARK UDINE (questa seconda richiesta non veniva ovviamente accolta essendo stata già ratificata la prima con decorrenza 25 gennaio 2007). - Considerato che il comportamento del BUSTAMANTE QUINONES non è stato conforme al dettato dell’art. 1 del C.G.S. per la violazione di quanto previsto all’art. 40, comma 4 delle N.O.I.F.. - Constatato che il predetto, ritualmente notiziato del procedimento, non ha ritenuto di presenziare alla riunione ne’ di far pervenire sue deduzioni, P.Q.M. La Commissione decide di: - di SQUALIFICARE il calciatore BUSTAMANTE QUINONES Pedro David fino al 30 settembre 2007 (tenuto conto della sospensione estiva dell’attività) - di demandare alla Segretaria del Comitato Regionale l’incarico di invio all’interessato della presente decisione
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