COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 31.10.2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO dell’A.S.D. SAN GOTTARDO in merito alla affermata posizione irregolare del calciatore BUIAT GIUSEPPE della A.S.D. FIUMICELLO 2004 nella gara SAN GOTTARDO – FIUMICELLO 2004 disputata il 10.10.07 valida per la Coppa Regione.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 31.10.2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO dell’A.S.D. SAN GOTTARDO in merito alla affermata posizione irregolare del calciatore BUIAT GIUSEPPE della A.S.D. FIUMICELLO 2004 nella gara SAN GOTTARDO - FIUMICELLO 2004 disputata il 10.10.07 valida per la Coppa Regione. Con reclamo 11.10.07, la A.S.D. SAN GOTTARDO chiedeva la “vittoria a tavolino” della gara di Coppa Regione del 10.10.07, in oggetto, in quanto la A.S.D. FIUMICELLO 2004 avrebbe schierato tra le sue fila il calciatore BUIAT Giuseppe in posizione irregolare per non aver scontato la squalifica di una giornata irrogatagli in c.u. n° 11 del 20.09.2007. Il reclamo, tempestivo, è stato corredato dalla autorizzazione al prelievo della somma corrispondente alla tassa reclamo e dalla prova dell’invio per raccomandata della contestuale comunicazione alla A.S.D. Fiumicello 2004, controparte direttamente interessata a riceverla, ai sensi dell’art. 46/5 C.G.S.. La Commissione Disciplinare, nell’ambito dei suoi poteri, chiedeva formalmente al Comitato Regionale a quali gare ufficiali di Coppa Regione avesse partecipato la squadra di militanza del calciatore BUIAT dopo la pubblicazione della squalifica e prima del 10.10.07. Il Comitato precisava che tra il 20.09.07, data di pubblicazione del provvedimento di squalifica, e il 10.10.07, gara di Coppa Regione oggetto di reclamo, la squadra di militanza del calciatore non aveva disputato gare ufficiali di Coppa Regione; le gare di campionato eventualmente giocate sono del tutto ininfluenti ai fini della squalifica, per la chiara portata dell’art. 19/11.1 C.G.S. (Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni). Ne deriva che il calciatore avrebbe dovuto scontare la squalifica nella gara in oggetto, prima gara di Coppa Regione successiva alla pubblicazione del provvedimento. Verificato, invece, dagli atti ufficiali di gara che il calciatore ha partecipato alla competizione, la prima conseguenza è prescritta dall’art. 17/5 lett. a) C.G.S. (La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta … alla società che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte). Le altre responsabilità (imputabili a società, dirigente accompagnatore sig. DREAS Enzo e calciatore BUIAT Giuseppe) seguono alle valutazioni di merito che questa Commissione ha affrontato sul fatto, e sono determinate come da dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale FVG, accogliendo il reclamo, - dispone a carico della A.S.D. FIUMICELLO 2004 la sanzione sportiva della perdita della gara 0-3; - dispone a carico del dirigente accompagnatore DREAS Enzo (A.S.D. FIUMICELLO 2004) la inibizione di giorni quindici; - squalifica il calciatore BUIAT Giuseppe per una ulteriore giornata di gara; - dispone a carico della Società A.S.D. FIUMICELLO 2004 la ammenda di euro 50,00 (cinquanta); - dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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