COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 21 DEL 08.11.2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO dell’A.S.D. RANGERS avverso la squalifica a tutto il 16 OTTOBRE 2010 del calciatore MARCUZZI NICHOLAS (in C.U. N°10 del 17.10.2007 della Delegazione Provinciale di Gorizia).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 21 DEL 08.11.2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO dell’A.S.D. RANGERS avverso la squalifica a tutto il 16 OTTOBRE 2010 del calciatore MARCUZZI NICHOLAS (in C.U. N°10 del 17.10.2007 della Delegazione Provinciale di Gorizia). Il G.S. Provinciale ha sanzionato con la squalifica a tutto il 16 ottobre 2010 il calciatore MARCUZZI Nicholas (RANGERS) per aver inferto una violenta testata all’arbitro, colpendolo sulla fronte, procurandogli un lieve dolore momentaneo privo di conseguenze fisiche anche per la prontezza del direttore di gara che è istantaneamente indietreggiato, schivando così parzialmente il colpo, oltre che per reiterate ingiurie. Il fatto è accaduto durante la gara TRIVIGNANO – RANGERS del 14 ottobre 2007 e la sanzione è stata pubblicata in C.U. N°10 del 17.10.2007 della Delegazione Provinciale di Gorizia. Con reclamo spedito il 26.10.2007, la società A.S.D. RANGERS impugnava tale provvedimento per una serie di motivazioni, autorizzava l’addebito della tassa reclamo e chiedeva di essere sentita dalla Commissione Disciplinare Territoriale. Esaminati gli atti, la C.D.T. osserva: il comma 4 dell’art. 46 del Codice di Giustizia Sportiva è stato sostituito, con provvedimento pubblicato in c.u. 23/A della F.I.G.C. il 7 agosto 2007, dal seguente: “I ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Commissione disciplinare entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare”. Poiché il reclamo è stato inoltrato il nono giorno successivo alla pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione impugnata, la Commissione Disciplinare Territoriale non può esaminarlo nel merito in quanto tardivo. La società in nessun caso può sanare questo vizio, rilevato d’ufficio, e non potrebbe farlo neppure in udienza, sì che l’audizione richiesta dalla società resterebbe comunque attività inutile. P.Q.M. La C.D.T. FVG non ammette la richiesta di audizione formulata dalla società; dichiara inammissibile il reclamo; e dispone l’addebito della tassa reclamo.
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