COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 06.12.2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO dell’A.S.D. PORDENONE CALCIO A5 avverso la squalifica del calciatore MALVANI MATTEO, proprio tesserato, per cinque gare effettive di gara (in C.U. N°21 del 08.11.2007).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 06.12.2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO dell’A.S.D. PORDENONE CALCIO A5 avverso la squalifica del calciatore MALVANI MATTEO, proprio tesserato, per cinque gare effettive di gara (in C.U. N°21 del 08.11.2007).
Con tempestivo reclamo la A.S.D. PORDENDONE CALCIO A 5 chiedeva che venisse ridotta la sanzione in oggetto, considerata non proporzionata ai fatti realmente accaduti.
Dalla chiara lettera del referto, l’arbitro ha incasellato il calciatore MALVANI tra gli espulsi “perché a seguito di un mio richiamo verbale calava i pantaloncini fino all’altezza delle ginocchia mostrandomi le terga”. Il G.S.R., motivando eufemisticamente il fatto, lo ha squalificato per cinque giornate di gara “per aver tenuto una condotta gravemente ingiuriosa ed altamente lesiva della dignità dell’arbitro”.
La reclamante ha difeso il proprio tesserato in modo ondivago. Dapprima ha riconosciuto la sussistenza di un “comportamento antisportivo perpetuato dal calciatore nei confronti del direttore di gara”; successivamente, ha affermato che la reazione del calciatore è “sicuramente censurabile e meritoria di provvedimento disciplinare”. Poi ha attribuito il fatto contestato ad una “reazione impulsiva all’espulsione frettolosamente decisa dal direttore di gara” per infine minimizzare la portata del fatto, affermando che il calciatore, dopo un contatto con un avversario, si sarebbe semplicemente trovato nella condizione di dover eseguire un “riordino del proprio abbigliamento” per risistemarsi la maglietta all’interno dei pantaloncini, senza avvedersi di avere l’arbitro alle spalle.
Della apparente contraddizione si è preoccupata la Commissione Disciplinare, che ha inteso sentire telefonicamente l’arbitro a chiarimenti. L’arbitro, ha così avuto modo di precisare il fatto come segue: il calciatore si è lamentato con lui, con linguaggio irriguardoso, perché non avrebbe fischiato un fallo in suo favore. Al richiamo verbale dell’arbitro, intervenuto proprio nel mentre il calciatore si stava dirigendo verso la panchina in occasione di un time out, il calciatore avrebbe deliberatamente abbassato i pantaloncini in segno ostentatamente spregiativo nei suoi confronti.
Così, il reclamo resta infondato perché l’art. 35/1.1 C.G.S. secondo cui “i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, costituisce la cosiddetta prova privilegiata, contro la quale la società non ha fornito alcun supporto probatorio. La Commissione, infine, ricordando che l’art. 19/4 lett. A) C.G.S. prevede la sanzione “minima” di due giornate per condotta ingiuriosa nei confronti degli ufficiali di gara, riconosce che il fatto descritto a referto effettivamente costituisce una condotta gravemente ingiuriosa ed altamente lesiva della dignità dell’arbitro, e reputa congrua la sanzione inflitta dal G.S.R..
P.Q.M.
La C.D.T. FVG respinge il reclamo e dispone incamerarsi la tassa relativa.
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