COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 06.12.2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO dell’A.S.D. MAJANESE avverso la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 inflitta in seguito ai fatti di cui alla gara PAGNACCO – MAJANESE del 21.10.07 valida per il Campionato Provinciale Allievi Girone A (in C.U. N°12 del 31.10.2007 Deleg. Prov. Udine).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 06.12.2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO dell’A.S.D. MAJANESE avverso la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 inflitta in seguito ai fatti di cui alla gara PAGNACCO – MAJANESE del 21.10.07 valida per il Campionato Provinciale Allievi Girone A (in C.U. N°12 del 31.10.2007 Deleg. Prov. Udine). Con tempestivo reclamo, dando prova di aver inviato la raccomandata alla società interessata, la A.S.D. MAJANESE chiedeva che venisse revocata la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3. La reclamante riportava la sua propria versione degli accadimenti antecedenti al fatto contestato al suo capitano che, espulso per doppia ammonizione a pochi minuti dalla fine, in vantaggio 3 a 2, in segno di protesta si toglieva la fascia e la gettava in faccia all’arbitro attingendolo all’occhio destro e procurandogli una copiosa lacrimazione che ha impedito al direttore di gara di proseguire l’incontro. Non contestava il fatto violento subito dall’arbitro. Nessuna replica veniva dalla società avversaria. In sede dibattimentale si presentava il presidente della Majanese il quale, ascoltata la lettura del referto e del supplemento di referto, richiamandosi al contenuto del reclamo, confermava le proprie conclusioni affermando che la lesione indubbiamente subita dal direttore di gara non fosse tale da impedirgli di continuare la gara per i pochi minuti residui. Ulteriormente, il presidente chiedeva di verbalizzare la seguente frase: “ribadisco che il fallo che il ragazzo ha commesso era lieve e non meritava la seconda ammonizione”. Quest’ultima frase che il presidente ha voluto aggiungere al verbale, però, denota l’impostazione clamorosamente sbagliata della società, che merita una riflessione. Questa Commissione, infatti, in particolare quando deve decidere casi che riguardano i campionati giovanili, intende richiamare il ruolo pedagogico che la sanzione deve avere, perché non è in gioco il solo risultato agonistico, ma anche la formazione del minore come uomo, prima che come atleta. Non rileva per nulla lamentarsi che quel fallo non andava sanzionato con l’ammonizione, perché solo all’arbitro, quale autorità in campo, è data quella valutazione. Ed è solo la “ponderata discrezionalità” dell’arbitro a valutare se egli sia o non sia in grado di proseguire la gara per il fatto violento subito. In ogni caso, non sarà mai che una errata decisione dell’arbitro possa giustificare un gesto violento. Il reclamo va così integralmente respinto. P.Q.M. La C.D.T. FVG respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa relativa.
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