COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 32 DEL 03.01.2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RICORSO dell’A.S.D. VARMO (Campionato di Prima Categoria – Girone A) avverso l’ammenda di € 300,00 irrogata dal Giudice di Primo Grado con riferimento alla gara VARMO=VIGONOVO RANZANO del 2.12.2007 (in C.U. n. 26 del 06.12.2007).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 32 DEL 03.01.2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RICORSO dell’A.S.D. VARMO (Campionato di Prima Categoria – Girone A) avverso l’ammenda di € 300,00 irrogata dal Giudice di Primo Grado con riferimento alla gara VARMO=VIGONOVO RANZANO del 2.12.2007 (in C.U. n. 26 del 06.12.2007). L’ASD VARMO ricorreva sostenendo che l’arbitro era incorso in alcune contraddizioni in quanto le contestazioni da parte del pubblico sono cominciate solamente nel secondo tempo e non per tutta la durata della gara come riportato nel referto. La ricorrente lamentava inoltre il comportamento poco corretto (definito provocatorio e arrogante) tenuto dall’arbitro nei confronti del pubblico senza esplicitare alcuna richiesta se non quella di essere ascoltata a discrezione della Commissione Disciplinare. Letti gli atti ufficiali, letto il ricorso - ritenuta non necessaria l’audizione della Società ricorrente; - osservato che lo stesso appare formulato in forma generica, e per questo solo motivo meritevole di non essere accolto (art. 29.6 del C.G.S.), anche se traspare l’intento di ottenere una riduzione della sanzione; - rilevato che la stessa ASD VARMO nella premessa del proprio ricorso afferma di essere “…a conoscenza che il referto arbitrale fa fede…” - ricordato il contenuto dell’art. 31.b1 del Codice di Giustizia Sportiva che prescrive che “i procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara…” - considerato pertanto che tutte le osservazioni formulate dalla Società ricorrente, seppur legittime, non possono assumere alcuna valenza ai fini del giudizio, questa Commissione Disciplinare decide - di respingere il ricorso - di disporre l’incameramento della relativa tassa.
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