COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 24.01.2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO dell’A.S.D. UNIONE SPORTIVA CJARLINS-MUZANE (campionato Prima Categoria girone B) in merito alla squalifica fino al 16.04.2008 a carico del proprio calciatore Cecotti Gianluca (in C.U. N°31 del 28.12.2007).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 24.01.2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO dell’A.S.D. UNIONE SPORTIVA CJARLINS-MUZANE (campionato Prima Categoria girone B) in merito alla squalifica fino al 16.04.2008 a carico del proprio calciatore Cecotti Gianluca (in C.U. N°31 del 28.12.2007). Con tempestivo reclamo la A.S.D. UNIONE SPORTIVA CJARLINS-MUZANE chiedeva “la revoca della squalifica” che il G.S.R. ha inflitto al calciatore Cecotti Gianluca con la seguente motivazione: Ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. d) C.G.S. Per essere stato espulso al 29’ del secondo tempo perché, in occasione di un’azione di contropiede effettuato dalla squadra della Reanese, nel mentre l’arbitro stava correndo dietro al portatore di palla della predetta squadra avversaria (il quale aveva un solo difensore davanti a sé e si trovava già oltre la metà del campo del Cjarlins), raggiungeva l’arbitro stesso e, da tergo, lo colpiva volontariamente con un piede sullo stinco destro con il chiaro intento di sgambettarlo e di farlo cadere per costringerlo a fermarsi. A seguito di tale contatto portato in essere nei suoi confronti, l’arbitro ha barcollato senza però cadere a terra; ripreso l’equilibrio, ha poi proseguito la corsa; nessuna conseguenza fisica gli è derivata da tale fatto. Nel reclamo, la società negava fermamente l’intenzionalità del modesto contatto intervenuto, e affermava che la traiettoria del calciatore era rettilinea verso l’azione di gioco, e non certo in direzione dell’arbitro. Ricordava la particolare correttezza del proprio tesserato che, nella sua ventennale carriera calcistica, ha subito una sola giornata di squalifica. Ritenuto opportuno richiedere preliminarmente e direttamente all’arbitro un ulteriore supplemento di rapporto, la C.D.T. lo convocava personalmente per l’udienza del 12.01.08. In tale occasione, l’arbitro esponeva con chiarezza e dovizie di particolari che stava correndo per seguire, da posizione leggermente defilata a sinistra, un contropiede di un calciatore della Reanese, che stava portando palla in posizione assolutamente centrale, a circa trenta metri dalla porta, in una chiara occasione di rete. Avanti all’attaccante, in difesa, c’erano il portiere ed un solo difensore. A quel punto, a circa sette metri dall’azione di giuoco, il calciatore n°10 Cecotti, del Cjarlins-Muzane, provenendo da dietro, in posizione centrale (quindi da destra rispetto all’arbitro) abbandonando la traiettoria verso l’azione, impattava con l’arbitro in corsa colpendogli con il piede destro il suo stinco destro, quando questi aveva come piede di appoggio il sinistro. L’improvviso tocco faceva barcollare l’arbitro, ma non cadere. Il calciatore si scusava prontamente con il direttore di gara. L’azione proseguiva e, alla prima interruzione di gioco l’arbitro, ritenuto volontario il contatto, richiamava il calciatore e gli notificava l’espulsione. La società chiedeva di poter esporre le proprie ragioni avanti alla Commissione Disciplinare così, in data 17.01.08, il sig. Massimo Zanutta, delegato dal presidente, esponeva con molto garbo la tesi difensiva secondo cui lo scontro tra il calciatore e l’arbitro è stato del tutto casuale ed è dovuto solamente ad un incrocio di traiettorie della corsa dei due soggetti interessati. La C.D. reputa parzialmente fondato il reclamo. Dai chiarimenti ricevuti dall’arbitro, infatti, è emerso chiaramente che lo scontro non ha costituito un episodio di violenza, ma ciò non significa che l’impatto sia avvenuto senza volontarietà da parte del calciatore. Dato il fatto che l’arbitro era sulla sinistra del campo mentre l’azione di contropiede si svolgeva sulla fascia centrale, infatti, non è credibile la tesi difensiva della Società, nella parte in cui afferma che le traiettorie della corsa di arbitro e calciatore si siano incrociate: infatti, logica vuole che l’arbitro mantenga in corsa la direzione leggermente defilata sulla sinistra, per avere una visione ottimale della fase di gioco; e che il calciatore in recupero scelga la strada più diretta per portare il suo apporto difensivo all’azione di gioco, ovvero quella della fascia centrale. Se il difensore avesse voluto interessarsi davvero esclusivamente dell’azione, non avrebbe avuto motivo di scartare a sinistra, ma avrebbe dovuto seguire una direzione retta sulla traiettoria centrale. L’intenzione dell’incolpato, esclusa la violenza, escluso però anche il tentativo di arginare l’attacco avversario, era senz’altro, quanto meno, quella di “dare un segnale” all’arbitro, in termini non propriamente ortodossi, ed ha portato ad un evitabilissimo contatto fisico con il Direttore di Gara, che non ha avuto conseguenze rilevanti sul piano fisico. P.Q.M. La C.D.T. FVG, in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del calciatore Cecotti Gianluca a tutto il 31.01.2008. Dispone per la restituzione della tassa reclamo.
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