COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 24.01.2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO dell’A.S.D. LAVARIANMORTEAN (Campionato di Prima Categoria – Girone B) avverso la squalifica per CINQUE giornate effettive di gara del calciatore SCLAUZERO Thomas in relazione alla gara LAVARIANMORTEAN = AURORA BUONACQUISTO del 23.12.2007 (provvedimento del G.S.R. pubblicato sul C.U. n. 32 del 3 gennaio 2008).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 24.01.2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO dell’A.S.D. LAVARIANMORTEAN (Campionato di Prima Categoria – Girone B) avverso la squalifica per CINQUE giornate effettive di gara del calciatore SCLAUZERO Thomas in relazione alla gara LAVARIANMORTEAN = AURORA BUONACQUISTO del 23.12.2007 (provvedimento del G.S.R. pubblicato sul C.U. n. 32 del 3 gennaio 2008). L’ASD LAVARIANMORTEAN ricorreva sostenendo che la squalifica inflitta al proprio calciatore è da ritenersi eccessiva in relazione al reale comportamento tenuto dallo stesso, non corrispondente, nelle intenzioni, a quello descritto nella motivazione del primo Giudice. Precisava infatti che lo Sclauzero lanciava il pallone verso il punto indicato dall’arbitro per la ripresa del gioco e non contro il direttore di gara verso il quale non aveva motivo di protestare e che avrebbe certamente potuto colpire, se questa fosse stata la sua intenzione, vista la breve distanza che intercorreva tra i due. A dire della ricorrente si è trattato pertanto di una non corretta interpretazione delle intenzioni del giocatore. Concludeva chiedendo una congrua riduzione della sanzione. Letto il referto di gara e i chiarimenti forniti dall’arbitro al primo Giudice, visto il ricorso, questa Commissione ritiene che il gesto del calciatore debba essere valutato secondo quanto ha fatto il G.S.R., sulla base del rapporto dell’arbitro che ha ben descritto la dinamica dei fatti. Tuttavia, accreditando in parte le osservazioni della ricorrente, ritiene che il comportamento dello Sclauzero, qualificato come una volontaria, irriguardosa e plateale forma di protesta contro una decisione dell’arbitro, che non ha arrecato alcuna conseguenza fisica, possa trovare una sanzione più benevola e pertanto decide - di accogliere parzialmente il ricorso e riduce la squalifica comminata al calciatore SCLAUZERO Thomas da cinque a QUATTRO GIORNATE effettive di gara. - di disporre la restituzione della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it