COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 37 DEL 31.01.2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO dell’A.P.D. COMUNALE CHIONS (Campionato di Promozione – Girone A) avverso la squalifica per TRE giornate effettive di gara del giocatore GIACOMINI Stefano in relazione alla gara CHIONS = BUTTRIO del 13.01.2008 (provvedimento del G.S. REGIONALE pubblicato sul C.U. n. 34 del 17 gennaio 2008).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 37 DEL 31.01.2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO dell’A.P.D. COMUNALE CHIONS (Campionato di Promozione – Girone A) avverso la squalifica per TRE giornate effettive di gara del giocatore GIACOMINI Stefano in relazione alla gara CHIONS = BUTTRIO del 13.01.2008 (provvedimento del G.S. REGIONALE pubblicato sul C.U. n. 34 del 17 gennaio 2008). L’A.P.D.C. CHIONS ricorreva avverso il provvedimento con cui il G.S.R. aveva squalificato il calciatore GIACOMINI Stefano “ai sensi dell’art. 19, punto 1 lett. e) del C.G.S.” perché, “espulso per doppia ammonizione, ingiuriava l’arbitro, abbandonando dopo circa un minuto il terreno di gioco e scalciando una porta dello spogliatoio in segno di disapprovazione”. La Società sosteneva che le motivazioni addotte dal primo Giudice, basate sul contenuto del referto arbitrale, non corrispondevano a verità in quanto il calciatore, dopo essere stato sanzionato con la seconda ammonizione, con conseguente espulsione, senza usare toni offensivi o ingiuriosi si sarebbe limitato a chiedere al direttore di gara il motivo del suo provvedimento, unico fatto, questo, che avrebbe costituito il ritardato abbandono del terreno di gioco. Affermava inoltre che il giocatore, al rientro nello spogliatoio, non avrebbe colpito la porta con un calcio bensì con una manata. La ricorrente concludeva chiedendo esplicitamente che venga “tolta la squalifica di due giornate per non aver commesso le violazioni di cui all’art 19, comma 4, lett a) del C.G.S.”. Il reclamo è manifestamente infondato, e solo per tale motivo la C.D.T. prescinde dalla valutazione della sua inammissibilità in considerazione che il G.S.R. ha squalificato il tesserato (espressamente) ai sensi dell’art. 19 comma 1 lett. e), e non della norma alla quale espressamente la società si richiama (art. 19 comma 4 lett. a). Peraltro, non è concepibile un frazionamento della squalifica, e non sono impugnabili due delle tre giornate; a maggior ragione ciò è vero se consideriamo che l’art. 45/3 lett. a) C.G.S. impedisce l’impugnazione della squalifica fino a due giornate. Così la C.D.T. deve ricordare che ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera 1.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro costituisce “…piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.” Le osservazioni contenute nel ricorso non appaiono pertanto utili a confutare quanto riportato dall’arbitro a referto, per cui questa Commissione decide - di respingere il ricorso e di disporre l’incameramento della relativa tassa
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