COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 49 DEL 20.03.2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO dell’A.C. RISANESE in merito alla ammenda di euro 200,00 inflittale dal G.S.R. in merito alla gara RISANESE – FLUMIGNANO del 02.03.08 valida per il campionato di Promozione (in C.U. N°46 del 6.03.2008).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 49 DEL 20.03.2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO dell’A.C. RISANESE in merito alla ammenda di euro 200,00 inflittale dal G.S.R. in merito alla gara RISANESE – FLUMIGNANO del 02.03.08 valida per il campionato di Promozione (in C.U. N°46 del 6.03.2008). Con tempestivo reclamo la A.C. RISANESE chiedeva “l’annullamento” o la riduzione al minimo del provvedimento di ammenda comminatole dal G.S.R. con la seguente motivazione: “Ai sensi dell'art. 18, punto 1, lett. b) e dell’art. 4, punto 3 C.G.S. Per gravi ingiurie proferite dai propri sostenitori nei confronti di un assistente dell’arbitro nel corso del secondo tempo; perché, dopo la fine della gara, mentre il predetto assistente dell’arbitro si avviava verso gli spogliatoi, un pallone, precedentemente uscito, veniva lanciato dagli spalti verso il citato assistente non in maniera violenta, ma con l’intenzione di colpirlo; il pallone infatti sfiorava l’assistente stesso, passandogli a 20-30 centimetri dal braccio (responsabilità oggettiva).” Nella narrativa del reclamo, la società afferma che il direttore di gara sarebbe incappato “in giornata ‘NO’” e che solo per questo sono seguite le grida e le ingiurie da parte dei sostenitori “a cui la Società non può mettere il lucchetto alla bocca e quindi ritiene di non avere alcuna ‘responsabilità oggettiva’”. Il reclamo è manifestamente infondato, perché ai sensi dell’art. 4/3 C.G.S. le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, dell’operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, che su quello delle società ospitanti. Le argomentazioni difensive, peraltro, confermano quanto riportato negli atti ufficiali e, comunque, non risultano rilevanti, poiché comunque la Società è responsabile del comportamento tenuto dai propri sostenitori in termini di responsabilità “oggettiva” ovvero, per usare un linguaggio comprensibile a tutti, semplicemente perché lo dice il Codice di Giustizia Sportiva, indipendentemente da una colpa della Società. Solo per il fatto che i sostenitori di una Società si comportino male, la Società ne è responsabile, anche se avesse fatto tutto quanto era umanamente fattibile per impedirlo. La responsabilità oggettiva va a colpire la Società anche per fatti che questa non ha potuto evitare né controllare. Non ci nascondiamo che la responsabilità oggettiva costituisce una deroga al principio generale della responsabilità, che richiede un preciso nesso di causalità tra condotta e illecito. La responsabilità oggettiva è stata fortemente stigmatizzata dalla giurisprudenza amministrativa, da ultimo, dalla Sentenza 19 aprile 2007, n. 679 del TAR Sicilia, ma l’Ordinamento Sportivo, per le sue esigenze vitali di certezza della pena e rapidità della sanzione, non può prescinderne. P.Q.M. La C.D.T. FVG, rigetta il reclamo perché infondato; dispone l’incameramento della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it