COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 27.03.2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO del G.S.D. AUDACE SAN LEONARDO in merito alla squalifica fino al 04.02.2009 inflitta dal G.S. al calciatore OVISZACH Vanni in ordine alla gara TRIVIGNANO – AUDACE del 03.02.08 valida per il campionato di Terza Categoria girone C (in C.U. D.P. Gorizia N°25 del 06.02.2008).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 27.03.2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO del G.S.D. AUDACE SAN LEONARDO in merito alla squalifica fino al 04.02.2009 inflitta dal G.S. al calciatore OVISZACH Vanni in ordine alla gara TRIVIGNANO – AUDACE del 03.02.08 valida per il campionato di Terza Categoria girone C (in C.U. D.P. Gorizia N°25 del 06.02.2008). Con tempestivo reclamo la G.S.D. AUDACE SAN LEONARDO chiedeva la riduzione della squalifica inflitta al proprio calciatore OVISZACH Vanni con la seguente motivazione: “Perché, dopo l’espulsione per doppia ammonizione, si avvicinava all’arbitro e gli inferiva uno schiaffo al volto che lo stesso riusciva parzialmente a schivare ma rimanendo comunque colpito: il gesto non è stato particolarmente violento e non ha causato alcuna conseguenza fisica all’arbitro; il calciatore veniva trattenuto prontamente dai propri compagni di squadra e quindi si allontanava molto lentamente dal terreno di gioco non senza inveire più volte contro il direttore di gara.” La società lamenta in particolare l’eccessività della sanzione in considerazione della reale portata dei fatti. All’udienza del 12.03.08 il presidente dell’Audace, confermando quanto esposto in reclamo, ha dato alla dinamica dell’episodio una lettura atta a sminuire la gravità della responsabilità del calciatore. La C.D.T., rilevata l’opportunità di sentire a chiarimenti il Direttore di Gara alla luce della descrizione dei fatti data dalla Società, nella parte compatibile con il fatto descritto a referto, ha rinviato il procedimento per tale incombente al 20.03.08. In tale udienza, il Direttore di Gara, avanti alla C.D.T. ha confermato il proprio referto, ma ha potuto precisare, tra l’altro, che il gesto del calciatore “non è stato veloce nella sua dinamica”. Tale affermazione è convincente in ordine al fatto che lo schiaffo reso dal calciatore, pur di per sé configurabile come “atto violento”, pur avendo attinto di striscio l’arbitro al volto e pur essendo stato schivato solo da un repentino scarto all’indietro dello stesso direttore di gara, non era di per sé idoneo ad arrecare danno all’arbitro. L’art. 19/4 lett. d C.G.S. prevede per ogni condotta violenta perpetrata da un calciatore ai danni di un ufficiale di gara la sanzione minima di otto giornate di gara, o la corrispondente sanzione a tempo determinato. La C.D.T. ritiene che il fatto complessivamente considerato contempli elementi tali da consigliare una sanzione in termini superiori al minimo edittale, ma comunque inferiori a quelli decisi dal G.S., e decide come da dispositivo. P.Q.M. La C.D.T. FVG, in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del calciatore OVISZACH Vanni a tutto il 31.05.2008; dispone che la tassa reclamo non venga addebitata alla reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it