COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 30.04.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO della A.S.D. JUVENTINA S.ANDREA (Campionato di Eccellenza) in merito alla squalifica per CINQUE giornate di gara del proprio calciatore KOVIC Dario (in C.U. n°52 del 10.04.08).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 58 del 30.04.2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO della A.S.D. JUVENTINA S.ANDREA (Campionato di Eccellenza) in merito alla squalifica per CINQUE giornate di gara del proprio calciatore KOVIC Dario (in C.U. n°52 del 10.04.08).
Con tempestivo reclamo, la A.S.D. JUVENTINA S.ANDREA impugnava il provvedimento di squalifica per CINQUE giornate di gara che il G.S.R. ha inflitto al calciatore KOVIC Dario con la seguente motivazione: “Per essere stato espulso al 14’ del primo tempo perché, dopo che era stato fischiato un fallo a favore della propria squadra, sferrava da breve distanza (30 centimetri) un violento pugno ad un giocatore avversario, colpendolo in pieno volto; il giocatore colpito, a seguito dell’azione violenta subita, rimaneva fuori dal campo per 4-5 minuti, dopodiché riprendeva il gioco senza accusare conseguenze lesive, tranne dei giramenti di testa.” Il reclamo cerca fondamento in una descrizione della situazione di fatto diversa da quella attentamente descritta dall’arbitro, infatti la società reclamante afferma che non si sia trattato di un pugno ma di una “involontaria gomitata” sferrata “nel divincolarsi dalla trattenuta”, e chiede di poter provare con alcune testimonianze tale sua affermazione.
Il reclamo è del tutto privo di fondamento. Dobbiamo ancora ricordare come l’art. 35/1 C.G.S. dispone che i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, per cui una versione completamente diversa da quella descritta dall’arbitro, quale quella descritta dalla Società, non può trovare ingresso in giudizio.
In ordine alla quantificazione della sanzione, poi, l’art. 19/4 C.G.S. dispone che ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: … b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti; c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b).
Ebbene, in considerazione della inequivocabile volontarietà del pugno inferto da breve distanza e dell’alta pericolosità del gesto in quanto indirizzato al volto dell’avversario, delle conseguenze riportate dal calciatore colpito, del fatto che l’azione si è svolta a gioco fermo quando l’arbitro aveva già sanzionato con un fallo l’azione dell’avversario, la C.D.T. considera assolutamente congrua la sanzione inflitta dal G.S.R.
P.Q.M.
La C.D.T. FVG rigetta il reclamo e dispone per l’addebito della relativa tassa.
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