COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 7 DEL 30.08.2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO della A.S.D. SAN PIETRO in merito alla affermata posizione irregolare del calciatore PONTE TOMAS della Pol. AUDAX Forni di Sotto nella gara Pol. AUDAX – A.S.D. SAN PIETRO disputata il 05.08.07 valida per il Campionato Carnico di II Categoria

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 7 DEL 30.08.2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO della A.S.D. SAN PIETRO in merito alla affermata posizione irregolare del calciatore PONTE TOMAS della Pol. AUDAX Forni di Sotto nella gara Pol. AUDAX – A.S.D. SAN PIETRO disputata il 05.08.07 valida per il Campionato Carnico di II Categoria LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE - richiamato integralmente il proprio precedente provvedimento, afferente al medesimo oggetto, pubblicato in C.U. n. 7 del 30.08.2007; - a scioglimento della riserva ivi formulata; - letta la delibera della Commissione Tesseramenti n. 17 in c.u. n. 9/d del 27.09.2007, con cui tale Organo si è pronunciato sulla richiesta di giudizio n. 46 formulata da questa Commissione Disciplinare in ordine alla posizione di tesseramento del calciatore PONTE Tomas della Pol. AUDAX; - preso atto della decisione della Commissione Tesseramenti, per cui il calciatore PONTE Tomas, alla data del 05.08.2007, allorché prese parte alla gara in oggetto, era in posizione irregolare di tesseramento in quanto già svincolato dalla Società Pol. AUDAX; P.Q.M. visto l’art. 17/5 lett. a C.G.S.; decidendo in primo grado in merito alla gara Pol. AUDAX – A.S.D. SAN PIETRO disputata il 05.08.07 valida per il Campionato Carnico di II Categoria; - revoca la sospensione del procedimento disciplinare in oggetto; - infligge alla Pol. AUDAX la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3; - infligge al calciatore PONTE Tomas la squalifica per una giornata di gara; - infligge al Dirigente Accompagnatore POLO Renzo (Pol. AUDAX) la inibizione temporanea ai sensi dell’art. 19/1 lett. h C.G.S. fino al 15.10.2007. - infligge alla Pol. AUDAX la sanzione dell’ammenda di euro 50,00. - dispone la restituzione della tassa reclamo in favore della reclamante A.S.D. SAN PIETRO
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