COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 73 DEL 12.06.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del sig. KERPAN Marco, Presidente della A.S.D. JUVENTINA nonché della Società A.S.D. JUVENTINA S.ANDREA
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 73 DEL 12.06.2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del sig. KERPAN Marco, Presidente della A.S.D. JUVENTINA nonché della Società A.S.D. JUVENTINA S.ANDREA
Il deferimento. Con raccomandata dd 03.01.2008 ai sensi dell'art. 32 comma 4 del C.G.S. il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questa C.D.T.:
a) il sig. KERPAN Marco, Presidente dell’ A.S.D. JUVENTINA S.ANDREA per rispondere della violazione di cui all'art. 1 c. 1° C.G.S. per aver posto in essere una condotta contraria ai doveri di lealtà, probità e correttezza, consistita nell'aver impedito l’accesso allo spogliatoio dell’arbitro all’Osservatore Arbitrale incaricato, al termine dell'incontro di Campionato regionale di Eccellenza disputatosi il 7 aprile 2007 tra la società deferita ed il Sevegliano;
b) la società sportiva A.S.D. JUVENTINA S.ANDREA per violazione dell'art. 2 comma 4 del C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascrivibile al proprio Presidente.
Il deferimento conseguiva alla trasmissione da parte del Presidente del Comitato Regionale F.V.G., della comunicazione pervenutagli dal Presidente del Comitato Regionale Arbitrale con cui questi aveva inoltrato l’esposto ricevuto dall’Osservatore Arbitrale designato per la gara in oggetto, relativamente a quanto avvenuto al termine dell’incontro.
Dall’esposto e dalle successive indagini disposte dalla Procura Federale risulta che al termine della gara l’Osservatore Arbitrale, dopo essersi qualificato ed aver esibito la tessera federale, chiedeva di accedere allo spogliatoio dell’arbitro per espletare il proprio incarico; a ciò veniva però impedito dal comportamento del KERPAN che gli negava l’accesso all’interno del recinto adducendo la mancata identificazione; ciò anche dopo che altri Dirigenti della stessa Società, conoscendolo personalmente, ne avessero segnalato la qualifica al KERPAN stesso.
Il dibattimento. Nessuna difesa scritta è pervenuta entro i termini.
All'udienza del 29.05.2008, sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal suo Collaboratore dr. Salvatore SCIUTO, nonché il deferito Sig. Marco KERPAN a titolo personale e nella sua qualità di Presidente della Società A.S.D. JUVENTINA S.ANDREA in rappresentanza di quest'ultima.
Va dato atto preliminarmente del diniego espresso dal sig. KERPAN alla proposta di patteggiamento ipotizzata dal Collaboratore della Procura Federale. Il deferito ha in linea di massima confermato i fatti precisando però che l’Osservatore Arbitrale, così qualificatosi esibendo a distanza il tesserino di riconoscimento, voleva entrare nel recinto di gioco da un cancello secondario al di fuori del quale si erano accalcati molti sostenitori della propria squadra, piuttosto agitati, che contestavano l’operato della terna arbitrale, e che tale circostanza consigliava di tenere chiuso l’accesso. Ha affermato di aver chiesto di avere in mano il tesserino per esaminarlo “de visu” ma di averne ricevuto rifiuto. Solo dopo essere stato informato, qualche tempo dopo, da un suo Dirigente della reale identità dell’Osservatore Arbitrale, aveva dato disposizione di farlo entrare, ma dall’ingresso principale, non da quello presidiato. Tale disposizione sarebbe rimasta senza esito per il rifiuto opposto proprio dall’interessato.
Le conclusioni. Il Collaboratore della Procura Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni: - quanto al sig. Marco KERPAN: ammenda di € 1.000,00 (mille) con diffida
- quanto alla società A.S.D. JUVENTINA S.ANDREA: ammenda di € 1.000,00 (mille).
Il sig. KERPAN concludeva chiedendo l’assoluzione per sé e per la Società.
La motivazione. Il deferimento risulta fondato perché i fatti che lo hanno determinato trovano sostanziale riscontro nelle dichiarazioni rese alla Procura Federale, nel corso delle indagini, da coloro che vi sono stati coinvolti anche se non in forma del tutto coincidente. Il deferito KERPAN, Presidente dell’A.S.D. JUVENTINA S.ANDREA, ha di fatto impedito all’Osservatore Arbitrale di accedere allo spogliatoio dell’arbitro, in un contesto ambientale alterato per l’accesa contestazione nei confronti della terna arbitrale da parte di molti sostenitori dell’A.S.D. JUVENTINA S.ANDREA che si erano radunati nei pressi del cancello attraverso il quale l’Osservatore Arbitrale chiedeva di entrare all’interno del recinto di gioco.
La C.D.T. reputa che in questo contesto di possibile degenerazione (lo stesso arbitro nel suo referto ha riferito del clima di contestazione nei suoi confronti durante l’incontro e che “Al termine della gara alcuni sostenitori della società JUVENTINA proseguivano nel medesimo atteggiamento, cercando in più occasioni di entrare all’interno del recinto di gioco ma sempre fermati dai dirigenti ufficiali. Nelle medesima circostanze il presidente della società di casa rifiutava l’ingresso al recinto di gioco anche all’O.A.”) il KERPAN, Presidente della Società, emotivamente turbato, come riferito dai testimoni, abbia voluto salvaguardare l’ordine pubblico eccedendo nei modi e nei tempi, così incorrendo nella violazione contestatagli, per aver impedito l’ingresso all’Osservatore Arbitrale anche dopo che gli era stata riferita la reale identità di quest’ultimo, salvo ripensarci tardivamente e dare disposizione per altro accesso.
A questo punto, la C.D.T. deve evidenziare che la Procura Federale ha richiesto che al Dirigente della A.S.D. JUVENTINA S.ANDREA, Società dilettantistica, sia inflitta una ammenda anziché una inibizione, come ci si sarebbe potuti aspettare. È ben vero che tra le novità dell’attuale testo del C.G.S. troviamo all’art. 15 la previsione di una ammenda, sanzione pecuniaria, per “le persone fisiche appartenenti al settore dilettantistico che siano responsabili di violazione della clausola compromissoria”, ma tale norma, a parere della C.D.T. è di stretta interpretazione, sì che ai sensi dell’art. 19, commi 5 e 6 C.G.S. non è possibile estendere la previsione di una sanzione pecuniaria ai dirigenti che appartengano alla sfera dilettantistica. Tale interpretazione risponde evidentemente alle esigenze di tutela dell’aspetto dilettantistico.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale - FVG così decide:
1) ritenuta la responsabilità del Sig. Marco KERPAN, Presidente della A.S.D. JUVENTINA S.ANDREA in ordine ai fatti a lui ascritti, infligge allo stesso l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC fino al 31 ottobre 2008;
2) ritenuta la responsabilità diretta della Società A.S.D. JUVENTINA S.ANDREA, commina alla stessa l’AMMENDA di € 700,00 (settecento).
Ai sensi dell'art. 35/4.1 C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell'art. 38/8 C.G.S.
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