COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 73 DEL 12.06.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO dell’A.C. RAVASCLETTO (Campionato Carnico II Categoria) in merito ai provvedimenti del G.S. Del. Distr. Tolmezzo in esito alla gara Paluzza – Ravascletto del 18.05.2008 (in C.U. N° 64 del 21.05.2008).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 73 DEL 12.06.2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO dell’A.C. RAVASCLETTO (Campionato Carnico II Categoria) in merito ai provvedimenti del G.S. Del. Distr. Tolmezzo in esito alla gara Paluzza – Ravascletto del 18.05.2008 (in C.U. N° 64 del 21.05.2008).
Con reclamo tempestivamente proposto l' A.C. RAVASCLETTO chiedeva la “riduzione” delle sanzioni della squalifica fino al 18.09.2008 a carico del proprio calciatore DE INFANTI Omar e della squalifica fino al 20.07.2008 a carico del proprio calciatore PUSTETTO Massimo, nonché della inibizione fino al 18.09.2008 a carico del proprio Dirigente PUSTETTO Renè inflitte dal G.S.T. con le seguenti motivazioni: - quanto a DE INFANTI Omar “ per comportamento antiregolamentare tenuto nei confronti dell'arbitro a fine gara, consistito nell'aver proferito al suo indirizzo frasi gravemente ingiuriose, nonché per essersi scagliato contro lo stesso costringendolo a spostarsi per evitarlo, da ultimo, per aver spintonato il direttore di gara appoggiandogli le mani sul petto costringendolo a retrocedere”; - quanto a PUSTETTO Massimo “ per comportamento antiregolamentare tenuto nei confronti dell'arbitro a fine gara consistito nell'aver proferito al suo indirizzo frasi gravemente ingiuriose, nonché per averlo costretto a fermarsi, afferrandolo per una spalla, nel mentre faceva rientro negli spogliatoi costringendolo altresì a deviare la traiettoria della sua camminata; - quanto a PUSTETTO Renè “ per comportamento antiregolamentare tenuto nei confronti dell'arbitro a fine gara consistito nell'averlo colpito con l'ombrello all'altezza dello sterno cagionandogli un lieve dolore costringendolo conseguentemente a fermarsi, iniziando nel contempo ad ingiuriarlo pesantemente, così continuando poi anche mentre il direttore di gara faceva rientro negli spogliatoi”.
Adduceva la reclamante, a sostegno della impugnazione, che i propri tesserati non avevano posto in essere alcun comportamento violento verso il direttore di gara, nei cui confronti si erano limitati a tenere le condotte ingiuriose ed irriguardose loro rispettivamente ascritte.
Esaminati gli atti la C.D.T. - FVG, ad integrazione istruttoria, riteneva di chiedere telefonicamente chiarimenti all'arbitro il quale, con dichiarazioni raccolte a verbale dal Presidente della C.D.T. Precisava, quanto al DE INFANTI Omar, che lo stesso aveva già attraversato la metà campo per partecipare all'ultima azione offensiva della sua squadra quando gli era corso incontro spingendolo con le mani aperte facendolo indietreggiare e costringendolo a scansarsi per togliere le sue mani di dosso che peraltro non lo stringevano; quanto al PUSTETTO Massimo che lo stesso aveva appoggiato la mano sulla sua spalla girandolo nella di lui direzione; quanto infine al PUSTETTO Renè che lo stesso aveva ad un certo punto tambureggiato l'ombrello sullo sterno cagionandogli un lieve dolore.
- La C.D.T. ritiene fondato il reclamo per i motivi appresso indicati.
- Quanto alla posizione del calciatore DE INFANTI Omar:
Il comportamento del DE INFANTI riveste gli estremi minimi della violenza verso il direttore di gara ma non appare caratterizzato da una intensità e gravità tali da giustificare la sanzione particolarmente rigorosa inflitta dal giudice a quo.
La circostanza che il calciatore si sia diretto verso l'arbitro con le mani aperte e che la spinta allo stesso inferta non si sia rivelata particolarmente energica o vigorosa è essa stessa indicativa dell'assenza di una volontà diretta a procurare al direttore di gara le conseguenze lesive o dolorose che notoriamente conseguono ad una condotta contraddistinta da particolare veemenza o aggressività od a colpi inferti (per esempio) con le mani chiuse a pugno.
Pur restando quello del DE INFANTI un comportamento oltremodo riprovevole sul piano sportivo, ciò nonostante, per le ragioni suesposte, si ritiene equo ridurre la durata della severa squalifica a lui inflitta limitandola come da dispositivo.
- Quanto alla posizione del calciatore PUSTETTO Massimo:
Il comportamento del PUSTETTO non riveste gli estremi della violenza.
In realtà il suo gesto di “appoggiare” la mano sulla spalla dell'arbitro perché si girasse esclude di per sé l'intenzione di porre in essere un atto di violenza verso l'ufficiale di gara ed appare dettato invece dalla volontà di attirarne l'attenzione (anche se per poi rivolgergli espressioni gravemente ingiuriose).
Esclusa la violenza nella sua condotta la squalifica inflitta dovrà essere congruamente ridotta.
Tenuto conto in ogni caso della gravità delle frasi offensive e del comportamento irriguardoso tenuto dal calciatore nei confronti del Direttore di gara pare equo limitare la squalifica come da dispositivo.
- Quanto alla posizione del Dirigente PUSTETTO Renè:
Il suo “tambureggiare” l'ombrello sullo sterno dell'arbitro cagionando allo stesso dolore seppur “lieve” integra sicuramente gli estremi di una condotta violenta.
Anche in questo caso la non particolare intensità dell'azione aggressiva posta in essere dal tesserato verso l'arbitro (verosimilmente determinata anche dal gesticolare con cui egli accompagnava le censurabili espressioni che andava rivolgendo al Direttore di gara) induce la C.D.T. a ridimensionare la sanzione, come da dispositivo.
P.Q.M.
La C.D.T.- FVG, accoglie il reclamo e per l'effetto così dispone:
a) riduce la squalifica inflitta al calciatore DE INFANTI Omar sino a tutto il 08 luglio 2008;
b) riduce la squalifica inflitta al calciatore PUSTETTO Massimo sino a tutto il 16 giugno 2008;
c) riduce l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC inflitta al Dirigente PUSTETTO Renè sino a tutto il 05 agosto 2008;
d) dispone la restituzione della tassa reclamo.
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