COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 30.06.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del sig. Stefano ZARDINI, dirigente responsabile del settore giovanile del PORDENONE CALCIO SSD srl, nonché della Società PORDENONE CALCIO SSD srl

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 30.06.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del sig. Stefano ZARDINI, dirigente responsabile del settore giovanile del PORDENONE CALCIO SSD srl, nonché della Società PORDENONE CALCIO SSD srl Il deferimento. Con raccomandata dd 04.02.2008 ai sensi dell'art. 32 comma 4 del C.G.S. il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questa C.D.T. il sig. Stefano ZARDINI, Dirigente responsabile del settore giovanile della PORDENONE CALCIO SSD srl per rispondere della violazione di cui all'art. 1 c. 1 C.G.S. per aver posto in essere una condotta contraria ai doveri di lealtà, probità e correttezza, consistita nell'aver contattato i genitori di un minore, tesserato per altra Società, all’insaputa di quest’ultima, alla quale solo successivamente il sig. Zardini per la Società PORDENONE CALCIO SSD srl inviava un fax con il quale chiedeva di poter tesserare per il campionato giovanissimi regionali della stagione sportiva successiva il piccolo calciatore; anche la stessa PORDENONE CALCIO SSD srl veniva deferita per violazione dell'art. 4 comma 2 del C.G.S. per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio Dirigente e ad altro soggetto non tesserato. Il deferimento conseguiva alla trasmissione di un esposto in tale senso presentato dal Presidente della ASD Polisportiva Maddalena, Società titolare del cartellino del giovanissimo calciatore, al Comitato regionale FIGC FVG – SGS. Il dibattimento. Entrambi i deferiti hanno fatto pervenire nei termini una difesa scritta: il sig. Zardini affermando di aver partecipato ad un incontro a richiesta dei genitori; la società prendendo atto del deferimento e ritenendolo conseguenza di iniziative personali, certamente non di indirizzo societario. All'udienza del 05.06.2008, sono comparsi il sig. Zardini personalmente e il sig. Gian Paolo Zanotel, A.D. della PORDENONE CALCIO SSD srl. La Procura Federale, rappresentata dal suo Collaboratore dr. Salvatore SCIUTO, non era presente alla riunione per un problema di trasporto. I deferiti hanno chiesto un differimento dell’udienza perché occupati in altre incombenze nelle ore successive. La C.D.T., accogliendo l’istanza, li ha convocati per il medesimo incombente all’udienza del 19.06.08 ore 18.30. All’udienza del 19.06.08, la Procura Federale era rappresentata dal Sostituto dott. Salvatore Galeota, a cui i comparenti, all’inizio del dibattimento, hanno avanzato domanda di patteggiamento della sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S.. Su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; Il provvedimento: La C.D.T. FVG, visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura. Visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. Rilevato che nel, caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. PQM dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: sig. Stefano ZARDINI: inibizione per mesi 2 (due), e quindi a tutto il 30 agosto 2008; PORDENONE CALCIO SSD srl: ammenda di euro 666,00 (seicento sessanta sei/00) Dichiara la chiusura del procedimento. Ai sensi dell'art. 35/4.1 C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell'art. 38/8 C.G.S.
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