COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 30.06.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL’ A.S. MEDEUZZA E DEL SUO PRESIDENTE SIG. PAOLO BERGAMASCO.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 30.06.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL’ A.S. MEDEUZZA E DEL SUO PRESIDENTE SIG. PAOLO BERGAMASCO. Con raccomandata del 22 maggio 2008, il Procuratore Federale, a sensi dell’art 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra all’attività del Settore Giovanile nella stagione sportiva 2007/2008, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. del’1 luglio 2007: - il sig. Paolo BERGAMASCO, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art.32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D. - l’A.S. MEDEUZZA, iscritta al campionato di PRIMA CATEGORIA, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. All’udienza del 26 giugno 2008 è comparso il Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore GALEOTA che ha chiesto l’inibizione del Presidente per 40 giorni e l’ammenda di € 1.000 a carico della società. E’ comparso anche il sig. Ezio Mangoni, segretario della società, delegato dal Presidente, in rappresentanza di questi e della società. Esclusa preliminarmente la possibilità di un accordo tra le parti ai sensi e per gli effetti di cui all’art 23 comma 1 del C.G.S. stante la recidiva specifica della società (comma 3 dello stesso art. 23), il sig. Bergamasco ha brevemente riassunto il contenuto della memoria difensiva inviata in data 20 giugno 2008 con cui illustra l’oggettiva impossibilità di approntare una squadra da far partecipare all’attività del settore giovanile stanti le difficoltà a reperire un sufficiente numero di calciatori in un centro abitato così piccolo in tempi di calo demografico e considerata la concorrenza di società più organizzate e strutturate operanti in centri limitrofi più grandi; la società versa inoltre in difficoltà economiche e organizzative tanto da essere retrocessa al termine dell’ultimo campionato disputato. Concludeva chiedendo il minimo della sanzione. La C.D.T. pur comprendendo le motivazioni addotte non le ritiene esimenti dall’obbligo imposto dalla normativa richiamata per cui decide - di inibire il sig. Paolo BERGAMASCO fino a tutto il 30.07.2008. - di comminare alla società A.S. MEDEUZZA l’AMMENDA di € 500 (cinquecento,00) Ai sensi dell'art. 35/4.1.C.G.S., la C.D. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell'art. 38/8 C.G.S.
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