COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 30.06.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL’ A.S.D. MEDEA E DEL SUO PRESIDENTE SIG. VINCENZO CISILIN.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 30.06.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL’ A.S.D. MEDEA E DEL SUO PRESIDENTE SIG. VINCENZO CISILIN. Con raccomandata del 22 maggio 2008, il Procuratore Federale, a sensi dell’art 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra all’attività del Settore Giovanile nella stagione sportiva 2007/2008, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. del’1 luglio 2007: - il sig. Vincenzo CISILIN, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art.32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D. - l’A.S.D. MEDEA, iscritta al campionato di PRIMA CATEGORIA, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. All’udienza del 26 giugno 2008 è comparso il Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore GALEOTA che ha chiesto l’inibizione del Presidente per 40 giorni e l’ammenda di € 1.000 a carico della società. E’ comparso anche il sig. Vincenzo Cisilin, per sé e in rappresentanza della società. Esclusa preliminarmente la possibilità di un accordo tra le parti ai sensi e per gli effetti di cui all’art 23 comma 1 del C.G.S. stante la recidiva specifica della società (comma 3 dello stesso art. 23), il sig. Cisilin ha brevemente rappresentato l’oggettiva impossibilità di approntare una squadra da far partecipare all’attività del settore giovanile stanti le difficoltà a reperire un sufficiente numero di calciatori in un centro abitato così piccolo in tempi di calo demografico e considerata la concorrenza di società più organizzate e strutturate operanti in centri limitrofi più grandi. Concludeva contestando il proprio deferimento evidenziando la propria assoluta e disinteressata dedizione, prestata a mero titolo volontaristico. La C.D.T. pur comprendendo le motivazioni addotte non le ritiene esimenti dall’obbligo imposto dalla normativa richiamata per cui decide - di inibire il sig. Vincenzo CISILIN fino a tutto il 30.07.2008. - di comminare alla società A.S.D. MEDEA l’AMMENDA di € 1.000 (mille,00) Ai sensi dell'art. 35/4.1.C.G.S., la C.D. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell'art. 38/8 C.G.S.
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