COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 30.06.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL’ A.S.D. VIRTUS CORNO E DEL SUO PRESIDENTE SIG. ENZO TOROSSI.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 30.06.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL’ A.S.D. VIRTUS CORNO E DEL SUO PRESIDENTE SIG. ENZO TOROSSI. Con raccomandata del 22 maggio 2008, il Procuratore Federale, a sensi dell’art 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra al campionato Juniores nella stagione sportiva 2007/2008, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. del’1 luglio 2007: - il sig. Enzo TOROSSI, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art.32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D. - la società A.S.D. VIRTUS CORNO, iscritta al Campionato di PROMOZIONE, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. All’udienza del 26 giugno 2008 sono comparsi il Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore GALEOTA che ha chiesto l’inibizione del Presidente per 40 giorni e l’ammenda di € 1.000 a carico della società E’ comparso altresì il sig. Enzo TOROSSI, per sé e in rappresentanza della società che ha meglio illustrato i motivi, già contenuti nella memoria difensiva inviata in data 20 giugno 2008, alla base della mancata partecipazione al campionato Juniores. Il Torossi ha spiegato che la squadra, al termine del campionato di 1^ categoria ed a esito delle gare di play off, aveva acquisito titolo alla partecipazione al campionato di Promozione, subordinato però alla regolarizzazione delle iscrizioni in questa categoria. In mancanza di comunicazioni, a metà del mese di luglio 2007 la società formalizzava l’iscrizione al campionato di prima categoria e solamente il giorno 4 agosto successivo riceveva comunicazione del “ripescaggio” con diritto a partecipare al campionato di Promozione. Questa tardiva comunicazione avrebbe determinato, a suo dire, la materiale impossibilità di allestire una squadra juniores in mancanza, tra i propri tesserati, di un sufficiente numero di calciatori di quella fascia d’età. Ha infine ricordato che la società da lui presieduta ha partecipato con proprie squadre a tutti i tornei o campionati del settore giovanile per cui la mancanza deve imputarsi a “causa di forza maggiore”. Questa C.D.T. ritiene che le argomentazioni addotte non possano essere considerate completamente esimenti dell’obbligo previsto dalla normativa richiamata. Infatti l’aspettativa di partecipare al campionato di Promozione portava con sé l’obbligo di allestire una squadra Juniores, sì che la Società avrebbe comunque avuto modo di organizzarsi per tempo. Peraltro, in vista della particolarità della situazione, percepita anche dalla Procura Federale, la sanzione che per una società che partecipa al campionato di Promozione è ben superiore rispetto a quella prevista per le società che partecipano al campionato di Prima Categoria, resta contenuta come da dispositivo. Per questi motivi la C.D.T. decide - di inibire il sig. Enzo TOROSSI fino a tutto il 30.07.2008. - di comminare alla società A.S.D. VIRTUS CORNO l’AMMENDA di € 1.000 (mille,00) Ai sensi dell'art. 35/4.1.C.G.S., la C.D. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell'art. 38/8 C.G.S.
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