COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 30.06.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti dei sigg.ri Enrico MAGNANI, allenatore della squadra Esordienti del ASD SAN GOTTARDO, Massimiliano SCARAMUCCI, dirigente della ASD SAN GOTTARDO; nonché della Società ASD SAN GOTTARDO

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 30.06.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti dei sigg.ri Enrico MAGNANI, allenatore della squadra Esordienti del ASD SAN GOTTARDO, Massimiliano SCARAMUCCI, dirigente della ASD SAN GOTTARDO; nonché della Società ASD SAN GOTTARDO Il deferimento. Con raccomandata dd 10.09.2007 ai sensi dell'art. 32 comma 4 del C.G.S. il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questa C.D.T. i sigg.ri Enrico MAGNANI, allenatore della squadra Esordienti del ASD SAN GOTTARDO, Massimiliano SCARAMUCCI, dirigente della ASD SAN GOTTARDO; nonché della Società ASD SAN GOTTARDO per rispondere della violazione di cui all'art. 1 c. 1 C.G.S. in relazione al C.U. n. 15 della S.S 2006/2007 del SGS “per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, così come descritto nella parte motiva, avendo fatto partecipare alla gara ASD SAN GOTTARDO – ASSOSANGIORGINA del 27.11.2006 un calciatore non identificato in luogo del giovane tesserato Tito Storti”; la società a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni addebitate ai propri tesserati. Il deferimento conseguiva alla trasmissione di un esposto in tale senso presentato al Presidente del SGS c/o C.R. FVG dal genitore di un giovane tesserato della Assosangiorgina, squadra Esordienti, amico e compagno di classe del pari età Tito Storti, tesserato del San Gottardo, il quale aveva riferito che, all’appello di quella gara, un giovane non individuato aveva risposto al nome “Tito Storti”, n°14 del San Gottardo. Il dibattimento. Nessuna difesa scritta è pervenuta nei termini; il solo allenatore Magnani si è presentato all’udienza del 19.06.08, giustificando verbalmente l’assenza del Dirigente Scaramucci. La Procura Federale era rappresentata dal Sostituto dott. Salvatore Galeota. Dopo la sua requisitoria, il Sostituto Procuratore Federale ha richiesto la squalifica dell’allenatore Enrico Magnani per un anno; la inibizione per il Dirigente Massimiliano Scaramucci per un anno; l’ammenda per la Società di euro 1.000. Il sig. Magnani ha chiesto il proprio proscioglimento, dicendosi non interessato al patteggiamento ex art. 23 C.G.S.. La motivazione: il deferimento è infondato. La gravità e la delicatezza dei fatti di cui all’incolpazione, che ha portato alla richiesta di pene severe da parte della Procura Federale, non ha trovato concreto riscontro negli atti istruttori. In particolare, al di là della pacifica assenza dalla gara del calciatore Tito Storti, non è tutt’oggi chiaro se a quella gara abbiano partecipato tredici o quattordici calciatori del San Gottardo; ovvero, nei termini di cui al deferimento, non emerge se la Società abbia effettivamente fatto partecipare alla gara ASD SAN GOTTARDO – ASSOSANGIORGINA del 27.11.2006 un calciatore non identificato in luogo del giovane tesserato Tito Storti, ovvero se a quella gara nessuno abbia sostituito il piccolo Storti. Assolutamente credibile è la posizione del piccolo esponente (stiamo parlando di ragazzini di undici anni), che ha sentito chiamare il nome del proprio compagno di classe Tito e non lo ha riconosciuto in chi avrebbe risposto all’appello, ma ciò potrebbe dipendere da un malinteso o da uno scherzo. Non è neppure decisivo il fatto che alcuni interpellati dall’Ufficio Indagini affermino di aver visto effettivamente giocare il numero 14; potrebbe trattarsi di un errore di maglia (gravemente) sfuggito al Dirigente Arbitro che ha già confessato un’altra sua grave distrazione. Quel che non emerge da alcuna delle dichiarazioni agli atti è quale sia il numero di calciatori presenti nella compagine del San Gottardo in quell’occasione: quattordici calciatori, tanti quanti indicati in lista o solo tredici effettivi; al contrario, più testimonianze (tutti di parte San Gottardo) hanno riportato che, stante l’assenza del piccolo Storti, in quella gara il San Gottardo si sia presentato ed abbia giocato in tredici, con l’evidenza che il Dirigente Arbitro si sarebbe “dimenticato” di cancellare il nominativo del piccolo assente. La “dimenticanza” del Dirigente Arbitro è ipotesi assai grave perché, al di là del fatto formale, egli avrebbe avuto più d’una occasione per accendere la propria attenzione e cancellare quel nominativo: la prima è quella ovvia, all’atto dell’appello, allorché l’allenatore gli avrebbe segnalato che il piccolo Storti era stato convocato e che era atteso presumibilmente in ritardo; la seconda occasione viene dal regolamento, che prevede che tutti i calciatori iscritti in lista debbano necessariamente prendere parte alla gara, e che ognuna delle due società debba effettuare così “obbligatoriamente tutte le sostituzioni”. Ebbene, al momento dell’ingresso in campo delle squadre nel secondo tempo, il Dirigente Arbitro intuitivamente per svolgere tale attività avrebbe dovuto riesaminare le liste, e scorrere ad uno ad uno tutti i quattordici nominativi e contare quante sostituzioni venivano effettuate. Inoltre, a fine gara, all’atto del redigere il referto, il Dirigente Arbitro avrebbe avuto una terza possibilità di cancellare quel nominativo, ma ancora non lo ha fatto. In una situazione così anomala, pur giudicando in materia delicata quale quella del Settore Giovanile, ambiente in cui maturano e si formano come uomini i nostri ragazzini, alla crescita dei quali la vicenda in esame senz’altro non giova, la C.D.T. non può scordarsi di essere vincolata alle norme interpretative di cui all’art. 35 C.G.S., per cui i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare altresì ai fini di prova gli atti di indagine della Procura Federale. Non essendo decisivi gli atti offerti dalla Procura Federale, resta ferma ed intangibile la presunzione di verità riportata dall’arbitro a referto o nei suoi supplementi, tra i quali deve necessariamente intendersi la deposizione resa dal Dirigente Arbitro Scaramucci al Collaboratore dell’Ufficio Indagini, secondo cui a quella gara hanno partecipato solo tredici calciatori, sì che nessuno risulta aver sostituito il piccolo assente. PQM La C.D.T. FVG dispone il proscioglimento degli incolpati: Enrico MAGNANI, allenatore della squadra Esordienti del ASD SAN GOTTARDO; Massimiliano SCARAMUCCI, dirigente della ASD SAN GOTTARDO; nonché della Società ASD SAN GOTTARDO. Ai sensi dell'art. 35/4.1 C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell'art. 38/8 C.G.S.
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