COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 30.06.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del sig. Corrado DONATI Presidente della A.S.D. FORTISSIMI nonché della Società A.S.D. FORTISSIMI.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 30.06.2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del sig. Corrado DONATI Presidente della A.S.D. FORTISSIMI nonché della Società A.S.D. FORTISSIMI.
Il deferimento. Con raccomandata dd 23 maggio 2007 ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera b) del C.G.S. il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questa C.D.T.:
a) il sig. Corrado DONATI, Presidente della A.S.D. FORTISSIMI per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma .1 del C.G.S. “…per aver organizzato un torneo a carattere regionale riservato alla categoria femminile serie C che si sarebbe dovuto svolgere nei giorni 4 e 5 giugno 2005 senza aver preventivamente ottenuto le necessarie autorizzazioni dai competenti organi federali, dichiarando falsamente nel corpo del relativo regolamento di averle ricevute…”;
b) la Società A.S.D. FORTISSIMI, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., per le violazioni addebitate al proprio Presidente.
Il deferimento ha preso origine dagli accertamenti espletati dall’Ufficio Indagini nell’ambito del deferimento di altri soggetti, per fatti diversi da quello in esame, di cui è interessata questa stessa Commissione e conseguenti a un esposto (dd. 24.10.2005) inoltrato dalla sig.ra Anna Maria GISOLFI, Presidente della società A.S.D. UDINE CALCIO FEMMINILE al Presidente del Comitato Regionale FIGC del F.V.G.. Nel corso dell’istruttoria di quel procedimento, la GISOLFI riferiva al funzionario inquirente di essere a conoscenza della partecipazione di alcune calciatrici, tesserate con la sua società, a tornei organizzati da altra società, indicata nell’A.S.D. SAN GOTTARDO, prima del termine della stagione sportiva allora in corso (2004-2005). In seguito, la stessa “…ha diversamente individuato la società promotrice dei tornei e delle attività cui avrebbero partecipato le sue atlete, identificandola non già nell’A.S.D. San Gottardo, così come riportato sulla nota del 24/10/2005, bensì nell’A.S.D. FORTISSIMI di cui ha esibito, successivamente alla redazione del verbale, copia del regolamento del torneo coincidente – per date – al periodo da lei indicato.” A seguito di un tanto l’Ufficio inquirente interpellava il Comitato Regionale del F.V.G. che negava di aver ricevuto richiesta di autorizzazione per cui deduceva che “…contrariamente a quanto riportato sul regolamento del torneo “, nessuna autorizzazione era stata richiesta.
Il dibattimento. Nessuna difesa scritta è pervenuta entro i termini.
All'udienza del 19.06.2008, sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore dr. Salvatore GALEOTA, nonché il deferito Sig. Corrado DONATI a titolo personale e, quale Presidente della Società A.S.D. FORTISSIMI, in rappresentanza di quest'ultima. Il Donati, pur non ricordando i termini esatti della questione essendo trascorsi tre anni dai fatti, riferiva che il Torneo citato non si era disputato per la mancata adesione di gran parte delle Società interpellate. Per questo motivo non aveva provveduto ad inoltrare al Comitato Regionale la richiesta di autorizzazione così come aveva, e ha sempre fatto, nel pieno rispetto delle regole, a lui ben note, nelle altre occasioni in cui è solito organizzare i tornei. Ha affermato che, con le poche (una o due) società che avevano dato la loro adesione al torneo e che si erano presentate in campo, in sostituzione del torneo è stata disputata una semplice gara amichevole.
Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale ha richiesto l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni:
- quanto al sig. Corrado DONATI: inibizione per mesi 4 (quattro)
- quanto alla società A.S.D. FORTISSIMI: ammenda di € 500,00 (cinquecento).
Il Donati concludeva chiedendo l’assoluzione per sé e per la Società.
La motivazione. I riferimenti resi dalla Gisolfi all’Ufficio Indagini, dai quali ha preso piede questo procedimento, sono stati generici e, inizialmente, imprecisi addirittura nell’indicazione della Società asseritamente responsabile. Nessuna prova concreta è stata acquisita, né emergono dall’attività istruttoria compiuta dalla Procura Federale elementi comprovanti l’avvenuta disputa del torneo in questione, tant’è che nello stesso capo d’incolpazione si fa riferimento ad un torneo “…che si sarebbe
dovuto disputare…”. Non può altresì essere considerata come “falsa dichiarazione” il testo contenuto dell’art. 1 del regolamento del torneo laddove si afferma che il tutto ricade “…sotto il controllo tecnico regolamentare della FIGC…”, se solo si pensa che tale disposizione costituisce una previsione indispensabile per ottenere l’autorizzazione dal Comitato, ma che prende corpo solo nel momento in cui il torneo assume tutti i crismi dell’ufficialità e può dirsi effettivamente organizzato. Appare logico ritenere che l’inoltro al Comitato della richiesta di autorizzazione, con contestuale invio del regolamento e quanto altro previsto, possa avvenire ed avere efficacia solo dopo che si siano concretizzati i presupposti per la disputa del torneo e cioè dopo che la società organizzatrice abbia ricevuto l’adesione di un congruo numero di squadre ed eventualmente la disponibilità del campo. Nel caso in esame, la Commissione non trova alcun elemento certo e concreto del fatto che il torneo sia stato effettivamente organizzato. Ne deriva che è credibile e logica la difesa dell’incolpato, secondo cui il testo del regolamento allegato agli atti è solo la bozza del regolamento che “avrebbe” dettato le regole del torneo, se questo fosse andato a buon fine. La non provata responsabilità del presidente si riverbera direttamente sull’assenza di responsabilità della Società.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale - FVG proscioglie il sig. DONATI Corrado e la A.S.D. FORTISSIMI in ordine alle responsabilità rispettivamente loro ascritte.
Ai sensi dell'art. 35/4.1 C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell'art. 38/8 C.G.S.
La Commissione Disciplinare Territoriale del F.V.G. costituita dall’avv. Silvio FRANCESCHINIS (presidente) dal per. Guido Balestra e dall’avv. Severino LODOLO (componenti), con la partecipazione, per quanto di competenza, del rappresentante dell’A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione del 26 giugno 2008 ha assunto le seguenti decisioni:
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