COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 30.06.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL’ A.S.D. TURRIACO CALCIO E DEL SUO PRESIDENTE SIG. FULVIO CONDOLF.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 30.06.2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL’ A.S.D. TURRIACO CALCIO E DEL SUO PRESIDENTE SIG. FULVIO CONDOLF.
Con raccomandata del 22 maggio 2008, il Procuratore Federale, a sensi dell’art 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra all’attività del Settore Giovanile nella stagione sportiva 2007/2008, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. del’1 luglio 2007:
- il sig. Fulvio CONDOLF, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art.32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D.
- la società A.S.D. TURRIACO CALCIO, iscritta al Campionato di PRIMA CATEGORIA, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S.
All’udienza del 26 giugno 2008 sono comparsi il Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore GALEOTA nonché il sig. Fulvio CONDOLF, per sé e in rappresentanza della società.
In via preliminare il sig. CONDOLF, dopo aver brevemente illustrato i motivi (impossibilità di tesserare un sufficiente numero di calciatori) che non hanno consentito la partecipazione della propria società all’attività del settore giovanile, ha chiesto, concordandola con il rappresentante della Procura Federale, l’applicazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art 23 del C.G.S., della sanzione dell’inibizione per giorni 28 per sé e dell’ammenda di € 666,00 (seicentosessantasei,00) per la società.
In merito a tale richiesta la C.D.T., ritenuta astrattamente corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione dalle stesse concordata, visto l’art. 23, comma 2 del C.G.S.,
- applica al sig. Fulvio CONDOLF l’INIBIZIONE fino a tutto il 28.07.2008.
- commina alla società l’AMMENDA di € 666,00 (seicentosessantansei,00)
Ai sensi dell'art. 35/4.1.C.G.S., la C.D. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell'art. 38/8 C.G.S.
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