COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 30.06.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL’ANSPI ARIS SAN POLO E DEL SUO PRESIDENTE SIG. MARIO APICELLA.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 30.06.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL’ANSPI ARIS SAN POLO E DEL SUO PRESIDENTE SIG. MARIO APICELLA. Con raccomandata del 7 maggio 2008, il Procuratore Federale deferiva, a sensi dell’art 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la rinuncia alla partecipazione al Campionato Provinciale ALLIEVI della stagione 2007/2008, dopo la pubblicazione dei calendari - il sig. Mario APICELLA, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art.32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D. - l’ANSPI ARIS SAN POLO, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. All’udienza del 26 giugno 2008 sono comparsi il Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore GALEOTA nonché il sig. Mario APICELLA, per sé e in rappresentanza della società. In via preliminare il sig. Apicella, dopo aver brevemente illustrato i motivi (impossibilità di tesserare un sufficiente numero di calciatori) che non hanno consentito la partecipazione della propria società all’attività del settore giovanile, ha chiesto, concordandola con il rappresentante della Procura Federale, l’applicazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art 23 del C.G.S., della sanzione dell’inibizione per giorni 20 per sé e dell’ammenda di € 200,00 (duecento,00) per la società. In merito a tale richiesta la C.D.T., ritenuta astrattamente corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione dalle stesse concordata, visto l’art. 23, comma 2 del C.G.S., - applica al sig. Mario APICELLA l’ INIBIZIONE fino a tutto il 20.07.2008. - irroga alla società ANSPI ARIS SAN POLO l’AMMENDA di € 200,00 (duecento,00) Ai sensi dell'art. 35/4.1.C.G.S., la C.D. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell'art. 38/8 C.G.S.
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