COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 30.06.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL’A.S.D. CORVA E DEL SUO PRESIDENTE SIG. MAURIZIO PICCOLO.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 30.06.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL’A.S.D. CORVA E DEL SUO PRESIDENTE SIG. MAURIZIO PICCOLO. Con raccomandata del 26 maggio 2008, il Procuratore Federale, a sensi dell’art 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra all’attività del Settore Giovanile nella stagione sportiva 2007/2008, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. del’1 luglio 2007: - il sig. Maurizio PICCOLO, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art.32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D. - l’A.S.D. CORVA, iscritta al campionato di PRIMA CATEGORIA, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. All’udienza del 26 giugno 2008 è comparso il Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore GALEOTA che ha chiesto l’inibizione per giorni 40 del Presidente e l’ammenda di € 1.000 (mille) a carico della società. che aveva preannunciato tale assenza con fax del 18 giugno 2008 motivata con inderogabili impegni di lavoro e allegando una memoria difensiva nella quale spiega che, stante l’impossibilità di allestire una autonoma squadra da iscrivere all’attività del settore giovanile per l’insufficiente numero di calciatori, ha stipulato un accordo con altre società di comuni limitrofi facendo confluire tutti i calciatori disponibili in un’unica squadra (A.S.D. AZZANESE). Ritiene così di aver comunque assolto all’obbligo previsto dalle disposizioni federali. La C.D.T. pur comprendendo le motivazioni addotte non le ritiene esimenti dall’obbligo imposto dalla normativa richiamata per cui decide - di inibire il sig. PICCOLO Maurizio fino a tutto il 30.07.2008. - di comminare alla società A.S.D. CORVA l’AMMENDA di € 800 (ottocento,00) Ai sensi dell'art. 35/4.1.C.G.S., la C.D. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell'art. 38/8 C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it