COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 del 28.10.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’ A.C. CASSACCO e del suo PRESIDENTE sig.ra Valentina MANSUTTI.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 del 28.10.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’ A.C. CASSACCO e del suo PRESIDENTE sig.ra Valentina MANSUTTI. Con raccomandata 25 giugno 2008, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra all’attività del Settore Giovanile nella stagione sportiva 2007/2008, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2007: • la sig.ra Valentina MANSUTTI, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art.32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D. • l’A.C. CASSACCO, iscritta al Campionato di 1^ CATEGORIA per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. All’udienza del 2 ottobre 2008 sono comparsi il Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore Galeota, che ha chiesto l’inibizione per 30 giorni del Presidente e l’ammenda di € 800 (ottocento) per la Società risultando provata la violazione contestata ed evidenziando la recidività specifica della Società. E’ comparso altresì il sig. Dino Mansutti, delegato dal Presidente, in rappresentanza di questi e della società che, dopo aver brevemente illustrato i motivi (impossibilità di tesserare un sufficiente numero di calciatori) che non hanno consentito la partecipazione della propria società all’attività del settore giovanile, ha chiesto l’applicazione più ridotta possibile delle sanzioni. La C.D.T. pur comprendendo le motivazioni addotte, non le ritiene esimenti dell’obbligo imposto dalla normativa richiamata; reputa di riconoscere alla società una attenuante in considerazione del fatto notorio che altre grosse società che gestiscono il settore giovanile operano nei comuni limitrofi; la sanzione è comunque commisurata al grado di interesse allo sviluppo del settore giovanile che la società ha pur dimostrato negli anni, e all’oggettiva forza attrattiva delle società viciniori, ma deve considerare la recidiva specifica in cui la Società è incappata; per cui decide - di inibire il Presidente Valentina MANSUTTI per giorni 30 (trenta), a tutto il 27.11.08 - di comminare alla società A.C. CASSACCO l’ammenda di € 800,00 (ottocento)
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