COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 del 28.10.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della POL. SAN LORENZO ISONTINO e del suo PRESIDENTE sig. Massimo PETTARIN.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 del 28.10.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della POL. SAN LORENZO ISONTINO e del suo PRESIDENTE sig. Massimo PETTARIN. Con raccomandata del 15 luglio 2008, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra all’attività del Settore Giovanile nella stagione sportiva 2007/2008, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2007: • il sig. Massimo PETTARIN, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art.32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D. • POL. SAN LORENZO ISONTINO, iscritta al campionato di PROMOZIONE, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. All’udienza del 2 ottobre 2008 è comparso il Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore GALEOTA che ha chiesto l’inibizione per giorni 40 del Presidente e l’ammenda di € 2.000 (duemila) a carico della società evidenziando la recidività specifica della Società. E’ altresì comparso il sig. Massimo Pettarin che ha rappresentato come nell’ambito comunale vi siano numerose altre società più strutturate per cui non è stato possibile reperire un sufficiente numero di calciatori della categoria juniores. Concludeva chiedendo l’applicazione della minima sanzione possibile. La C.D.T. pur comprendendo le motivazioni addotte, non le ritiene esimenti dell’obbligo imposto dalla normativa richiamata; reputa di riconoscere alla società una attenuante in considerazione del fatto notorio che altre grosse società che gestiscono il settore giovanile operano nei comuni limitrofi; va considerata però la recidiva specifica in cui la Società è incappata; per cui decide - di inibire il sig. Massimo PETTARIN per giorni 30 (trenta), a tutto il 27.11.08 - di comminare alla società POL. SAN LORENZO ISONTINO l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento).
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