COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 del 28.10.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S.D. CAPORIACCO e del suo PRESIDENTE sig. Severino NARDUZZI.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 22 del 28.10.2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S.D. CAPORIACCO e del suo PRESIDENTE sig. Severino NARDUZZI.
Con raccomandata del 20 agosto 2008, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra all’attività del Settore Giovanile nella stagione sportiva 2007/2008, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2007:
• il sig. Severino NARDUZZI, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art.32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D.
• l’A.S.D. CAPORIACCO, iscritta al campionato di 1^ CATEGORIA, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S.
All’udienza del 2 ottobre 2008 è comparso il Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore Galeota che ha chiesto l’inibizione per giorni 30 del Presidente e l’ammenda di € 800 (ottocento) a carico della società.
E’ altresì comparso il sig. Severino NARDUZZI che ha rappresentato come la concorrenza di numerose altre società vicine e più strutturate e la ridotta popolazione (500 abitanti) della località e la cronica denatalità non hanno consentito di reperire un sufficiente numero di calciatori per allestire una squadra da far partecipare all’attività giovanile come da disposizioni federali. Concludeva chiedendo l’applicazione della minima sanzione possibile
La C.D.T. pur comprendendo le motivazioni addotte, non le ritiene esimenti dell’obbligo imposto dalla normativa richiamata; reputa di riconoscere alla società una attenuante in considerazione del fatto notorio che altre grosse società che gestiscono il settore giovanile operano nei comuni limitrofi; la sanzione è comunque commisurata all’oggettiva forza attrattiva delle società viciniori, ma deve considerare la recidiva specifica in cui la Società è incappata; per cui
decide
- di inibire il sig. Severino NARDUZZI per giorni 30 (trenta), a tutto il 27.11.08
- di comminare alla società A.S.D. CAPORIACCO l’ammenda di € 800,00 (ottocento)
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