COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 del 28.10.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’ A.S.D. MARIANO e del suo PRESIDENTE sig.ra Manuela DONDA.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 del 28.10.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’ A.S.D. MARIANO e del suo PRESIDENTE sig.ra Manuela DONDA. Con raccomandata del 15 luglio 2008, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra all’attività del Settore Giovanile nella stagione sportiva 2007/2008, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2007: • la sig.ra Manuela DONDA, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art.32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D. • la società A.S.D. MARIANO, iscritta al Campionato di PROMOZIONE, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. All’udienza del 2 ottobre 2008 é comparso il Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore Galeota che, ha chiesto l’inibizione per giorni 40 del Presidente e l’ammenda di € 2.000,00 (duemila) a carico della Società risultando provata la violazione contestata ed evidenziando la recidività specifica della Società. E’ comparsa altresì la sig.ra Manuela DONDA, per sé e in rappresentanza della società, che ha compiutamente illustrato i motivi che non hanno consentito la partecipazione della propria società all’attività del settore giovanile, già preannunciati nella memoria difensiva del 23 settembre 2008 al cui contenuto si richiama integralmente. In particolare ha evidenziato, comprovata da idonea dichiarazione del Comune, la cronica denatalità che non ha consentito di allestire una squadra da utilizzare come da disposizioni federali. Concludeva chiedendo l’applicazione della minima sanzione possibile. La C.D.T. pur comprendendo le motivazioni addotte, non le ritiene esimenti dell’obbligo imposto dalla normativa richiamata; reputa di riconoscere alla società una attenuante in considerazione del fatto notorio che altre grosse società che gestiscono il settore giovanile operano nei comuni limitrofi; la sanzione è commisurata al grado di interesse allo sviluppo del settore giovanile che la società ha pur comunque dimostrato, e all’oggettiva forza attrattiva delle società viciniori; deve però considerare la recidiva specifica reiterata; per cui decide - di inibire il Presidente Manuela DONDA per giorni 30 (trenta), a tutto il 27.11.08 - di comminare alla società A.S.D. MARIANO l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento)
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