COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 del 28.10.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’ A.S.D. LUMIGNACCO e del suo PRESIDENTE sig. Renato BERINI.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 del 28.10.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’ A.S.D. LUMIGNACCO e del suo PRESIDENTE sig. Renato BERINI. Con raccomandata del 15 luglio 2008, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra all’attività del Settore Giovanile nella stagione sportiva 2007/2008, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2007: • il sig. Renato BERINI, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art.32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D. • la società A.S.D. LUMIGNACCO, iscritta al Campionato di PROMOZIONE, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. All’udienza del 2 ottobre 2008 é comparso il Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore Galeota che, ha chiesto l’inibizione per giorni 40 del Presidente e l’ammenda di € 2.000,00 (duemila) a carico della E’ comparso altresì il sig. Renato BERINI, per sé e in rappresentanza della società, che ha brevemente illustrato i motivi che non hanno consentito la partecipazione della propria società all’attività del settore giovanile, già preannunciati nella memoria difensiva del 20 settembre 2008 al cui contenuto si richiama integralmente. In sostanza ha evidenziato che Lumignacco è frazione del Comune di Pavia di Udine nel cui ambito altre tre società, senza contare tutte quelle, numerose, dei comuni limitrofi e che non è possibile reclutare un sufficiente numero di calciatori in età idonea ad allestire una squadra da utilizzare come da disposizioni federali. Concludeva chiedendo l’applicazione della minima sanzione possibile La C.D.T. pur comprendendo le motivazioni addotte, non le ritiene esimenti dell’obbligo imposto dalla normativa richiamata; reputa di riconoscere alla società una attenuante in considerazione del fatto notorio che altre società che gestiscono il settore giovanile operano nei comuni limitrofi; la sanzione è peraltro commisurata al basso grado di interesse allo sviluppo del settore giovanile che la società, recidiva, ha dimostrato, per cui decide - di inibire il Presidente Renato BERINI per giorni 30 (trenta), a tutto il 27.11.08 - di comminare alla società A. A.S.D. LUMIGNACCO l’ammenda di € 1.800,00 (milleottocento)
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