COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 del 28.10.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S.D. RISANESE e del suo PRESIDENTE sig. Gianfranco TESSARO.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 del 28.10.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S.D. RISANESE e del suo PRESIDENTE sig. Gianfranco TESSARO. Con raccomandata del 15 luglio 2008, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra all’attività del Settore Giovanile nella stagione sportiva 2007/2008, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2007: • il sig. Gianfranco TESSARO, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art.32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D. • l’A.S.D. RISANESE, iscritta al campionato di PROMOZIONE, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. All’udienza del 2 ottobre 2008 è comparso il Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore Galeota che ha chiesto l’inibizione per giorni 40 del Presidente e l’ammenda di € 2.000 (duemila) a carico della società evidenziando la recidività specifica reiterata della Società. Nessuno dei soggetti deferiti è comparso né ha fatto pervenire memorie scritte, con ciò evidenziando tutto il proprio disinteresse alla problematica e denotando un grado elevato di volontarietà nell’approccio soggettivo alla violazione contestata; la reiterazione nel tempo, convince la C.D.T. a considerare con particolare sfavore la condotta della società e del suo presidente. Pertanto la C.D.T., ritenuto fondato il deferimento, decide - di inibire il sig. Gianfranco TESSARO per giorni 50 (cinquanta), a tutto il 17.12.08 - di comminare alla società A.S.D. RISANESE l’ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento)
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