COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 del 20.11.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di MARINUTTI GINO (direttore sportivo del Settore Giovanile della Società A.S.D. San Gottardo) e della A.S.D. SAN GOTTARDO

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 del 20.11.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di MARINUTTI GINO (direttore sportivo del Settore Giovanile della Società A.S.D. San Gottardo) e della A.S.D. SAN GOTTARDO Visto il deferimento del Vice Procuratore federale disposto in data 16.5.2008 nei confronti di Marinutti Gino (direttore sportivo del Settore Giovanile della Società A.S.D. San Gottardo) per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione ai principi di lealtà, correttezza e probità di comportamento nell’attività sportiva, per aver avviato un’attività di reclutamento di tesserati di altra Società utilizzando argomenti menzogneri; - della società A.S.D. San Gottardo ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS, per responsabilità oggettiva per la condotta posta in essere dal proprio tesserato; e della società A.S.D. San Gottardo a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS, per la condotta posta in essere dal proprio tesserato, la CDT convocava i deferiti e la Procura Federale per l’udienza del 30.10.2008. All’udienza sono comparsi l’avv. Massimo Giuseppe ADAMO quale Sostituto Procuratore Federale e, per i deferiti, in proprio il sig. Marinutti e, per la società A.S.D. San Gottardo, il Presidente e legale rappresentante Gaetano Contarino. I deferiti, nel corso del dibattimento, hanno concordato con il Sostituto Procuratore Federale ai sensi dell’art. 23 CGS, la applicazione delle sanzioni in misura ridotta nei seguenti termini: - quanto a Marinutti Gino, mesi 3 e giorni 10 di inibizione; - quanto alla Società A.S.D. San Gottardo, € 334,00 di ammenda; La C.D.T. ritiene corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate e, visti gli artt. 23 e 24 CGS, P.Q.M. dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione fino al 02/03/2009 al sig. Gino Marinutti; - € 334,00 (trecentotrentaquattro/00) di ammenda alla Società A.S.D. San Gottardo. dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it