COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 del 27.11.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELL’ASD MONTEBELLO DON BOSCO TRIESTE avverso la squalifica a tutto il 2.11.2013 del suo calciatore NIGRIS Loris (in C.U. Del. Prov. Trieste n°12 del 13 novembre 2008).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 del 27.11.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELL’ASD MONTEBELLO DON BOSCO TRIESTE avverso la squalifica a tutto il 2.11.2013 del suo calciatore NIGRIS Loris (in C.U. Del. Prov. Trieste n°12 del 13 novembre 2008). Con tempestivo e rituale reclamo, la Società impugnava la squalifica a tutto il 02.11.2013 (quasi cinque anni) comminata al proprio calciatore NIGRIS Loris con la seguente motivazione: “… Al termine della gara cercava di individuare il colpevole, ma questi veniva protetto dai propri compagni di squadra che gli levavano la maglia affinché l'arbitro non potesse individuare il numero del giocatore. Rientrato quindi nello spogliatoio e consegnati i documenti di gara, l'arbitro invitava l'Acc. Ufficiale del Montebello Don Bosco Sig. Ilias Gianluigi ad indicargli il nominativo del calciatore reo della scorrettezza e questi gli faceva il nome del n.9 NIGRIS Loris”. Ciò il G.S. deliberava in C.U. n° 12 richiamando incidentalmente ma espressamente il provvedimento di sospensione cautelare presentato in C.U. n° 11 del 6.11.08. La Società motivava la propria impugnazione lamentando che il calciatore era stato sospeso cautelarmente in forma irrituale (senza interessamento della Procura Federale), che l’accertamento del preteso responsabile era intervenuto in modo del tutto irrituale (per interposta persona e non per diretta cognizione dell’arbitro); lamentava peraltro, che lo stesso direttore di gara avrebbe dato segni evidenti di scarsa lucidità nel concitato frangente di fine gara, al punto che anche il calciatore è stato medicato dal pronto soccorso, con prognosi di giorni sette. Evidenziava poi altre asserite incongruenze. La Società chiedeva di essere sentita e chiedeva che la squalifica venisse annullata o quanto meno ridotta ad equità.La C.D.T. FVG, rilevati almeno tre grossolani errori nell’operato del G.S. per: a) aver egli sospeso cautelarmente il calciatore quando l’art. 20 C.G.S. dispone testualmente che solo su richiesta del Procuratore federale, gli Organi della giustizia sportiva possono disporre, in via cautelare, la sospensione da ogni attività dei tesserati nei cui confronti è instaurato o è in corso un procedimento disciplinare; b) comunque non aver revocato il provvedimento di sospensione nell’assumere la decisione della squalifica; e c) omesso di considerare che il rapporto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare solo per quanto l’arbitro abbia direttamente percepito, e non per quanto egli abbia appreso de relato. Ritenuto che tali così palesi violazioni di rito e di sostanza consigliano di soprassedere, per il momento, alla richiesta di audizione, che altro non potrebbe portare se non ad un ritardo nell’annullamento dei provvedimenti viziati P.Q.M. 1) Revoca il provvedimento assunto in C.U. n° 11 afferente alla sospensione cautelare del calciatore; 2) Annulla il provvedimento impugnato, assunto in C.U. n°12 afferente alla squalifica del calciatore; 3) Rimette l’intero fascicolo alla Procura Federale per ogni sua deliberazione.
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