COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 40 del 08/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO dell’A.S.D. AUDAX SANROCCHESE (Campionato Giovanissimi Provinciale) in merito alla mancata disputa della gara SAN CANZIAN – AUDAX SANROCCHESE del 09.11.2008 (in c.u. 13 del 12.11.2008 Del. Prov. Gorizia)

CEKA, infligge alla stessa l’ammenda di € 200,00 (duecento/00 ); COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 40 del 08/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO dell’A.S.D. AUDAX SANROCCHESE (Campionato Giovanissimi Provinciale) in merito alla mancata disputa della gara SAN CANZIAN – AUDAX SANROCCHESE del 09.11.2008 (in c.u. 13 del 12.11.2008 Del. Prov. Gorizia) Con tempestivo reclamo, la A.S.D. AUDAX SANROCCHESE opponeva il provvedimento con cui il G.S.T. che, considerata la assenza della squadra entro il termine di cui all’art. 54 NOIF (30 minuti nelle gare del Campionato Giovanissimi), le infliggeva la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0- 3, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di euro 25,00. Per il vero, il reclamo veniva dapprima preannunciato e poi inviato erroneamente al G.S.T. di Gorizia. In tale caso, il tono della missiva è evidentemente inteso alla impugnazione del provvedimento, sì che questa C.D.T., alla quale il G.S.T. (attraverso il Delegato Provinciale e il C.R. FVG) ha trasmesso l’intero incartamento, può decidere in virtù del principio di conservazione degli atti, applicabile alla fattispecie quale favor riconosciuto al reclamante per sanare questo tipo di irregolarità formale. Il reclamo è stato corredato dalla dichiarazione di quattro tesserati (tre dichiarazioni autografe ed una e-mail) che affermano che alle 9.20 l’arbitro era già andato via, senza attendere le 9.30 come da regolamento. Al contrario, l’arbitro ha dichiarato a referto che, “la gara non è stata giocata in quanto, dopo aver atteso un tempo della gara, alle ore 9.30 ho constatato che nessuno della Società AUDAX SANROCCHESE si è presentato e quindi ho deciso di lasciare il campo di gioco”. Di fronte ad un reclamo che affermi la sussistenza di fatti diametralmente opposti a quelli descritti nel rapporto dal Direttore di Gara, la C.D.T. è tenuta a dare fede alle affermazioni dell’Ufficiale di Gara ai sensi dell’art. 35/1 C.G.S.. Ma ove, come nel caso concreto – in particolare in tema di Giovanissimi, ai quali è essenziale dimostrare che l’Ordinamento Sportivo si ispira concretamente ai valori di lealtà, correttezza e probità – la reclamante documenti mediante dichiarazioni autografe di tesserati la sussistenza di fatti incompatibili con quelli verbalizzati dell’arbitro, la C.D.T. ha ritenuto di chiamare l’arbitro a chiarimenti. Questi, avanti alla C.D.T., ha confermato quanto descritto a rapporto ed ha precisato che, dopo aver ricevuto l’arbitro della gara successiva attorno alle 9.20, e dopo aver verificato che alle 9.30 la squadra dell’Audax Sanrocchese non era in campo, ha riconsegnato i documenti al dirigente del San Canzian ed ha lasciato il campo. La C.D.T., ricorda che in “caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in divisa di giuoco entro un termine pari alla durata di un tempo della gara”; ricorda altresì che la reclamante non ha allegato alcuna scusante per il ritardo, sì che la C.D.T. non può apprezzare alcuna giustificazione del ritardo; ricorda ancora che l’arbitro ha precisato che alle 9.30 la squadra non era presente in campo “in divisa da giuoco”. In tale situazione, alla luce degli atti non può che confermare i provvedimenti assunti dal G.S.T. in c.u. n°13 del 12.11.2008 ma, ritenuto che le dichiarazioni rese dal presidente della reclamante in reclamo, quelle autografe di tre tesserati e quella espressa via e-mail da un quarto tesserato richiedano un approfondimento istruttorio, provvede come da dispositivo. P.Q.M. La C.D.T. FVG rigetta il reclamo e dispone per l’addebito della relativa tassa; rimette gli atti alla Procura Federale per ogni valutazione in ordine alle discrepanze tra la dichiarazione resa a rapporto dal Direttore di Gara e quelle rese agli Organi Federali dai tesserati Paolo Zotti, Fabio Bonini, Domenico Della Ventura, Marco Tauselli e Carlo Paci.
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