COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 40 del 08/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO dell’A.S.D. TRE S. CORDENONS (Terza Categoria) in merito alla squalifica per cinque giornate effettive di gara decisa a carico del proprio calciatore PAVEGLIO Pietro (in c.u. 16 dell’11.12.2008 Del. Prov. Pordenone)

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 40 del 08/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO dell’A.S.D. TRE S. CORDENONS (Terza Categoria) in merito alla squalifica per cinque giornate effettive di gara decisa a carico del proprio calciatore PAVEGLIO Pietro (in c.u. 16 dell’11.12.2008 Del. Prov. Pordenone) Con tempestivo reclamo, la A.S.D. TRE S. CORDENONS chiedeva la riduzione ad equità della squalifica per cinque gare effettive inferta al proprio tesserato PAVEGLIO Pietro, con la motivazione “per condotta gravemente antisportiva nei confronti del direttore di gara e violenta nei confronti di un giocatore avversario, in particolare per averlo strattonato e tirato per i capelli dopo un battibecco”. La reclamante tende a ridurre la portata del fatto, non ritenendo che ci sia stata violenza né alcuna condotta gravemente antisportiva nei confronti dell’arbitro. La C.D.T. ha ritenuto di sentire telefonicamente il Direttore di Gara, il quale ha confermato che la presa per i capelli dell’avversario ha comportato come unico effetto un lieve arretramento del capo del calciatore leso, ed ha precisato i termini dell’atteggiamento minaccioso usato dal calciatore nei suoi confronti dopo l’espulsione. Alla luce dei chiarimenti ricevuti, la C.D.T. ritiene che la presa per i capelli, così come si è verificata, pur censurabile, non costituisca una condotta violenta contro un avversario, nel senso inteso dalla costante giurisprudenza di questo Organo e degli stessi Organi superiori di Giustizia Sportiva, come “gesto volontario, intenzionalmente contro di lui diretto, idoneo a cagionargli un danno fisico”, mentre resta confermata la censura per la condotta minacciosa adottata dal calciatore nei confronti del Direttore di Gara, dopo la notifica dell’espulsione, consistita nell’avvicinarsi all’arbitro a muso duro fino a pochi centimetri dalla sua persona, senza però toccarlo né manifestare intenzione di toccarlo. La C.D.T. ritiene di soprassedere all’audizione della reclamante, pur richiesta, in considerazione del fatto che la tempistica che si renderebbe necessaria per la convocazione rischierebbe di vanificare pienamente gli effetti dell’accoglimento del reclamo. P.Q.M. La C.D.T. FVG accogliendo il reclamo, riduce la squalifica a tre giornate effettive di gara. Dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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