COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 40 del 08/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del calciatore Ervin CEKA (all’epoca dei fatti contestati in forza all’A.C. UNION PASIANO; del Sig. Luigi VAZZOLER, Presidente della A.C. UNION PASIANO nonché della Società Sportiva A.C. UNION PASIANO

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 40 del 08/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del calciatore Ervin CEKA (all’epoca dei fatti contestati in forza all’A.C. UNION PASIANO; del Sig. Luigi VAZZOLER, Presidente della A.C. UNION PASIANO nonché della Società Sportiva A.C. UNION PASIANO Il deferimento. Con Raccomandata dd 25.08.2008 ai sensi dell'art. 32 c. 4 del C.G.S. il Procuratore Federale deferiva i seguenti soggetti al giudizio di questa C.D.T.: a) il calciatore Ervin CEKA per rispondere “della violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva, previsti dall’art. 1 del C.G.S., per avere sottoscritto, per la stessa stagione sportiva 2007/08 richieste di tesseramento per due società, in violazione dell’art. 40, comma 4, NOIF”; b) il Sig. Luigi VAZZOLER nella sua qualità di Presidente dell’A.C. UNION PASIANO, per rispondere della “violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva, previsti dall’art. 1 del C.G.S., sempre con riferimento, in particolare, all’art. 40, comma 4 delle NOIF, per avere chiesto il tesseramento di CEKA Ervin, già vincolato per altra società, senza osservare le norme in materia di trasferimento dei calciatori”; c) la società A.C. UNION PASIANO per rispondere “ a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell‘art. 4 comma 1 C.G.S.” della violazione ascritta al suo Presidente, e per rispondere “a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S.” della violazione ascritta al calciatore CEKA Ervin, proprio tesserato all’epoca dei fatti. Il deferimento dei soggetti dinanzi indicati conseguiva agli accertamenti svolti all’esito della nota dd 04.02.2008 del Presidente del Comitato Regionale del Friuli-Venezia Giulia della LND con la quale si segnalava la ricezione da parte dell’Ufficio Tesseramento della Divisione Interregionale della L.N.D. di una duplice richiesta di tesseramento del calciatore Ervin CEKA (la prima dd 21.0907 a favore della Soc. S.P.Tamai e la seconda dd 31.01.08 a favore dell’A.C. UNION PASIANO). La convocazione. Ai soggetti deferiti ed alla Procura Federale veniva tempestivamente e ritualmente notificato dal Presidente della C.D.T. formale avviso di convocazione, tramite Racc. A/R, per la trattazione del giudizio per il giorno 11.12.2008 Il dibattimento. Nessuna difesa scritta è pervenuta entro i termini. All'udienza dell’11.12.2008, dinnanzi alla C.D.T. sono comparsi la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore dr. Salvatore GALEOTA, nonché il sig. Luigi VAZZOLER per sé ed in rappresentanza, quale Presidente, dell’A.C. UNION PASIANO. Nessuno è invece comparso per il calciatore Ervin CEKA. In via preliminare il sig. Luigi VAZZOLER, per sé e per la società da lui presieduta, ha, con il consenso del rappresentante della Procura Federale, formulato istanza di patteggiamento nei termini in appresso indicati. Le conclusioni. Le parti presenti hanno quindi concluso per l’applicazione, ai sensi dell’art. 23 1° c. C.G.S., della sanzione in misura ridotta di mesi 2 di inibizione al Sig. Luigi VAZZOLER (pena base mesi 3 di inibizione) e di 1 punto di penalizzazione alla squadra Juniores dell’A.C. UNION PASIANO da scontarsi nel campionato in corso. Quanto al calciatore Ervin CEKA il rappresentante della Procura Federale ne ha chiesto la squalifica per il periodo di mesi 3. La motivazione. La duplice richiesta di tesseramento del calciatore Ervin CEKA dapprima per la S.P. TAMAI e poi per l’ A.C. UNION PASIANO rappresenta un dato di fatto assodato ammesso dagli stessi deferiti in sede di indagine. Altrettanto pacifico è il fatto che il calciatore Ervin CEKA si sia limitato a sostenere due soli allenamenti senza partecipare ad alcuna competizione con l’A.C. UNION PASIANO che, non appena appreso - seppur con colpevole ritardo per mancato controllo della lista degli svincoli - del precedente tesseramento del giovane con altro sodalizio sportivo, ha prontamente interrotto ogni tipo di rapporto con lo stesso. Tale circostanza induce questa C.D.T. a ritenere non congrua la tipologia della sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica a carico della squadra Juniores per l’annata in corso, patteggiata dalle parti ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. in quanto il calciatore non ha preso parte ad alcuna gara ufficiale; consona al caso è invece l’applicazione di una ammenda, come da dispositivo. La C.D.T. giudica invece corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione in misura ridotta indicata dalle parti ex art. 23 CGS con riferimento al Presidente dell’A.C. UNION PASIANO. La C.D.T. ritiene inoltre equa la sanzione richiesta dal rappresentante della Procura Federale nei confronti del calciatore Ervin CEKA che, pur giovane di età, ha dimostrato scarsa responsabilità e completo disinteresse per l’accaduto. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale – FVG così decide: 1) Ritenuta la responsabilità del calciatore Ervin CEKA in ordine ai fatti a lui ascritti, infligge allo stesso la squalifica per mesi 3 (a tutto l’8 aprile 2009); 2) Ritenuta astrattamente corretta la qualificazione giuridica dei fatti così come formulata dalle parti e congrua la sanzione dalle stesse indicata, applica al Sig. Luigi VAZZOLER l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di mesi 2 (a tutto l’8 marzo 2009); 3) Ritenuta la responsabilità diretta ed oggettiva dell’ A.C. UNION PASIANO in riferimento ai fatti rispettivamente ascritti al suo Presidente ed al calciatore Ervin
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