COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 47 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO dell’A.S.D. FORTISSIMI (Campionato JUNIORES Provinciali) contro le decisioni assunte in merito alla gara FORTISSIMI – ASSOSANGIORGINA del 15.11.2008 (in c.u. n° 12 del 26.11.2008 Del. Distr. Cervignano)

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 47 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO dell’A.S.D. FORTISSIMI (Campionato JUNIORES Provinciali) contro le decisioni assunte in merito alla gara FORTISSIMI – ASSOSANGIORGINA del 15.11.2008 (in c.u. n° 12 del 26.11.2008 Del. Distr. Cervignano) Con tempestivo reclamo la ASD FORTISSIMI impugna i seguenti provvedimenti: - squalifica per 5 anni del calciatore Bego Ramon (ASD Fortissimi) - punizione sportiva della perdita della gara 0- 3 a carico dell’ASD Fortissimi - ammenda di € 400,00 a carico della Società ASD Fortissimi - squalifica per una giornata di gara del campo dell’ASD Fortissimi che il G.S.T. Del. Cervignano ha adottato con la seguente motivazione: “…il giocatore Bego Ramon della Società Fortissimi al 41° del secondo tempo a seguito di convalida di una rete per la squadra avversaria, contrariato, colpiva con un pugno al volto l’arbitro scaraventandolo a terra. L’arbitro per effetto del colpo ricevuto rimaneva in uno stato confusionale, pertanto non si sentiva in grado di continuare e quindi decretava la sospensione della gara…” Nel suo reclamo l’ASD FORTISSIMI, sostiene che il colpo inferto all’arbitro “non era un pugno … ma uno schiaffo” non particolarmente violento sì che il direttore di gara non si piegava sulle gambe per effetto del colpo subito, ma solamente dopo alcuni secondi, fischiando contemporaneamente la fine della gara. Precisava infine, a ulteriore conforto della non grave entità del colpo ricevuto, che quando l’arbitro si allontanava con i sanitari intervenuti (118) non mostrava alcun evidente stato confusionale come, al contrario, indicato nel provvedimento disciplinare. La ricorrente, pur stigmatizzando il comportamento del proprio tesserato, chiede che vengano rivisti i provvedimenti adottati dal primo Giudice ritenuti troppo afflittivi. Impugnando anche il risultato della gara, ha inviato per raccomandata il proprio reclamo anche alla controparte. La lettura degli atti ufficiali che, come noto, costituiscono fonte privilegiata di giudizio, consente di comprendere chiaramente quali siano i fatti accaduti e nessun dubbio interpretativo può pertanto essere avanzato. L’atto di violenza nei confronti dell’arbitro è comportamento gravissimo per un calciatore, e per questo motivo, anche nella (apparente) chiarezza del rapporto di gara, la decisione disciplinare va assunta dopo opportuna istruttoria e attenta valutazione degli eventi e della loro conseguenze. In questa ottica la C.D.T. ha richiesto all’arbitro, convocato all’udienza del 30 dicembre 2008, alcune precisazioni in ordine al fatto riportato sul referto di gara e allegato supplemento. Egli dopo aver descritto alla C.D.T. la dinamica dei fatti, ha ricordato la volontarietà del Bego nello sferrare il pugno, a mano chiusa, e le sensazioni che ha provato nel cadere a terra e nei momenti successivi. Ha precisato in particolare che, al di là del dolore fisico causato dal colpo ricevuto, lo stato di “semi incoscienza” con cui ha definito le sue condizioni fisiche al rientro nello spogliatoio non deve essere inteso come situazione patologica, avendo egli pur sempre conservato la propria lucidità mentale e cognitiva, ma come sensazione di incredulità, disappunto, incapacità a comprendere come potesse essere accaduto un fatto così grave. Alla luce di quanto precede la C.D.T. ritiene che il colpo inferto dal Bego all’arbitro non è consistito in uno schiaffo, perché l’Arbitro ha ricostruito chiaramente il fatto così descrivendo l’azione violenta; peraltro, tale azione gli ha provocato (come risulta dal referto del P.S.) “…dolorabilità a livello della mandibola di destra da contraccolpo”, patologia eziologicamente riconducibile a un pugno. Pur risultando il comportamento tenuto dal Bego gravissimo e degno di essere pesantemente sanzionato, non possano essere disattesi quegli elementi di valutazione sulle conseguenze lesive che appaiono essere state meno gravi, così come precisato dall’arbitro, di quelle inizialmente apprese dal G.S.T. dalla lettura del referto. Per quanto riguarda la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0- 3, il provvedimento appare corretto perché l’Arbitro non è riuscito a concludere la gara per fatto addebitabile al calciatore della Fortissimi, e la società risponde oggettivamente del fatto del suo tesserato. Errate e non motivate, invece, sono le sanzioni ulteriori che il G.S.T. ha adottato: l’ammenda e la squalifica del campo, in quanto pertinenti a fatti di condotta violenta del pubblico, e non di un calciatore. In particolare la squalifica del campo è sanzione che si giustifica solo nel rendere al pubblico, responsabile di un fatto grave, più difficile seguire i propri beniamini. Va detto, però, che l’art. 45/3 c) C.G.S. considera inammissibile il reclamo avverso la squalifica del campo per una giornata, sì che non può la C.D.T. intervenire in proposito. P.Q.M. La C.D.T. F.V.G., in parziale accoglimento del reclamo dell’ASD FORTISSIMI DECIDE - di ridurre la squalifica del calciatore BEGO Ramon a TRE anni (fino al 26 novembre 2011); - di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0- 3 a carico dell’ASD Fortissimi; - di annullare l’ammenda di € 400,00 comminata all’ASD FORTISSIMI. Dichiara inammissibile il reclamo avverso la squalifica del campo per una giornata. In considerazione del parziale accoglimento del reclamo dispone di non addebitarsi la tassa reclamo.
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