COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 47 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO dell’A.S.D. AMATORI CALCIO FORCATE (Campionato Amatori A1) in merito alla mancata disputa della gara DEPORTIVO – FORCATE del 20.12.2008 (in c.u. 20 del 23.12.2008 Del. Prov. Udine)

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 47 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO dell’A.S.D. AMATORI CALCIO FORCATE (Campionato Amatori A1) in merito alla mancata disputa della gara DEPORTIVO – FORCATE del 20.12.2008 (in c.u. 20 del 23.12.2008 Del. Prov. Udine) Con reclamo inoltrato entro i sette giorni dal c.u. di riferimento, spedito alla controparte, che non ha replicato, la ASD AMATORI CALCIO FORCATE intendeva appellare la decisione del G.S.T. che aveva così deliberato: “…rilevato che la squadra Amatori Calcio Forcate non si è presentata in campo né ha addotto alcuna giustificazione; DELIBERA - di sanzionare la squadra Amatori Calcio Forcate con la perdita della gara per 3 - 0 a favore della squadra Deportivo F.C.; - di infliggere alla società Amatori Calcio Forcate la penalizzazione di un punto in classifica; - di comminare alla summenzionata società l'ammenda di Euro 26,00 (1°infrazione).” La reclamante ha chiesto audizione, ma tale richiesta, dopo un’ordinanza interlocutoria della C.D.T. comunicata alla reclamante, deve essere rigettata. Infatti, l’audizione è strumento istruttorio finalizzato a meglio esporre il “merito” della situazione; può al limite avere la funzione di dare possibilità alla reclamante di sanare un modesto vizio formale (per esempio: nel caso della raccomandata effettivamente spedita nei termini alla controparte, quando la ricevuta non è stata allegata al reclamo, la reclamante può ancora depositarla prima della decisione) ma nel reclamo in oggetto la C.D.T. ha rilevato una non-sanabile causa di inammissibilità per cui ha inteso evitare alla società inutile dispendio di tempo e di attività. Il reclamo è stato preceduto da un preannuncio di reclamo (non firmato) che, al cospetto della C.D.T., è del tutto privo di significato. Evidentemente la reclamante non ha inteso il significato della procedura, così questa C.D.T. coglie l’opportunità per dare al presente provvedimento una esposizione di ampio respiro, tale da descrivere a tutti gli interessati quale sia la lettura corrente della procedura in proposito e, con l’occasione, dare contezza di che cosa l’Ordinamento Sportivo intenda per “forza maggiore”. La terminologia utilizzata è volutamente lineare e piana per essere meglio intesa dai lettori del c.u.. Purtroppo, non siamo aiutati da decisioni degli Organi Superiori di Giustizia Sportiva, e neppure da vecchie (ma sempre autorevoli) sentenze della CAF, giacché da quasi vent’anni ormai l’art. 55 noif dispone che la causa di forza maggiore è decisa in primo grado dal Giudice Sportivo e in secondo e ultimo grado dalla Commissione Disciplinare, senza dare accesso alla CAF (quando ancora c’era) quale terzo grado di giudizio. Partiamo dal “preannuncio di reclamo”, che ha senso non quale sciocca e vana formalità, ma semplicemente per avvertire il Giudice Sportivo (e non certo la C.D.T.) prima dell’omologa del risultato, che il risultato di quella gara viene impugnato. Non ha senso, così, un preannuncio di reclamo alla C.D.T. che, come visto, deve decidere in “secondo grado”, cioè quando viene impugnato il provvedimento del G.S.T. già assunto (in “primo grado”), già pubblicato e già esecutivo. Comunque, il preannuncio di reclamo, così come ogni documento inviato agli Organi Federali (e anche nel mondo civile ordinario) per essere valido deve essere firmato da chi abbia la rappresentanza della Società. Cosa che nel caso non è stata fatta. Ripercorriamo la normativa: l’art. 55 (con richiamo all’art. 53) delle noif: dispone che la squadra che non si presenta in campo entro il tempo previsto è considerata rinunciataria alla gara e “subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque… nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S.”, oltre a un’ammenda, “salvo che non dimostri la sussistenza di una causa di forza maggiore”. L’art 55/2 noif prosegue, come abbiamo già detto affermando che “La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Commissione Disciplinare in seconda e ultima istanza”. L’art. 46/1 C.G.S. dispone poi che il preannuncio di reclamo (firmato), per essere ammissibile, deve essere indirizzato a mezzo fax o telegramma (art. 38/7 C.G.S.) al G.S.T. entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. La motivazione del reclamo e la relativa tassa avrebbero pertanto dovuto essere trasmessi entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa, inviando copia del ricorso alla società controparte con lettera raccomandata (sempre nei sette giorni dalla gara). L’attestazione dell’invio alla controparte deve essere allegata all’originale del reclamo, da rimettersi al G.S.T.. Atteso che tutti i termini disposti dal C.G.S. sono perentori (art. 38/6 C.G.S.), e che già il primo termine delle ore 24.00 del giorno successivo alla gara non è stato rispettato, il reclamo è palesemente inammissibile. I motivi di reclamo, poi, avrebbero comunque dovuto essere idonei a dimostrare la sussistenza di una causa di “forza maggiore” e avrebbero dovuto essere documentati con rigore. Ma questo passaggio, sempre per dare un’utilità alle Società, ci porta alla valutazione del merito nel caso concreto. L’evento che avrebbe impedito alla squadra di partecipare alla gara, secondo l’impostazione della reclamante, consiste nell’impegno che gran parte dei propri calciatori aveva assunto di presenziare e partecipare al matrimonio di uno di loro. A parte il fatto che la reclamante ha solo affermato (e non ha minimamente documentato) che uno dei calciatori si sia sposato proprio quel giorno (e, come si dice, «quello che non è negli atti del giudizio non esiste nel mondo del giudice»), affinché possa essere invocata la causa di forza maggiore, al fine di consentire la fissazione di una nuova data per la gara, è necessario che la parte che invoca tale evento comprovi non solo la sussistenza ed entità del fatto che avrebbe “impedito” ai calciatori di scendere in campo, ma anche la obiettiva impossibilità di schierare tempestivamente il numero di calciatori minimo (sette calciatori – secondo la Regola 3 del Giuoco Calcio) ai fini della disputa della gara. Per determinare se l’accadimento è dovuto ad una “forza maggiore”, la C.A.F. (Com. Uff. n. 28/C del 20.04.1989) descrisse già vent’anni fa che l’impedimento che determina la causa di forza maggiore ricorre quando lo stesso sia “assoluto” e soprattutto laddove “nessun addebito, neppure a titolo di colpa lievissima, possa muoversi a chi invoca la causa escludente la responsabilità”. Tale elaborazione ripercorre la casistica giurisprudenziale la quale ha ritenuto che la forza maggiore si sostanzia in una «forza cui resistere non si può alla mercé della quale l’uomo non agisce ma subisce», «un impedimento che rende vano ogni sforzo dell’uomo e che derivi da cause a lui estranee»: una situazione estranea alla società e più forte della diligente volontà della società di approntare la squadra per quella gara. Classico caso conosciuto dalla casistica federale è quello di un incidente in autostrada che ha integralmente bloccato il traffico, o dell’imprevista mancata partenza di un aereo o di un collegamento marittimo che ha impedito il tragitto prenotato diligentemente per tempo. Così, si guarda in primis alla fisica impossibilità a presenziare alla gara con il numero minimo di calciatori, sia essa dovuta ad un accadimento fisico (un incidente stradale o una eccezionale nevicata) o autoritativo (la chiusura della viabilità, la soppressione dell’unica partenza utile da parte di un ente pubblico o privato); si deve poi guardare alla imputabilità di quel fattore: ovvero se la squadra assente alla gara sia stata o meno diligente nel comportarsi in vista dell’impegno sportivo. In tale ottica, il matrimonio di un calciatore resta situazione ampiamente prevista ed organizzata per tempo, che permette ai suoi compagni di squadra (e conseguentemente alla società, che –lo ricordiamo- è oggettivamente responsabile della loro condotta) di scegliere (e non di subire) se andare a giocare la gara o andare al matrimonio. Se questi hanno optato (si intende: “liberamente” optato) di andare al matrimonio, la società non potrà mai pretendere che l’Ordinamento sportivo possa riconoscere un impedimento oggettivo di forza maggiore che non c’è stato. La società è oggettivamente responsabile della decisione dei suoi tesserati di non partecipare alla gara, e non è riuscita a garantire la presenza per quella gara di un numero sufficiente di calciatori. È apprezzabile che la stessa società, diligentemente, abbia cercato per tempo di trovare una soluzione bonaria mediante un accordo con la squadra avversaria per un rinvio della gara. Se le due società (autorizzate dal Comitato che, ricordiamo, è l’unico Organo che può disporre il rinvio ex art. 26/2 Reg. LND: I Comitati … possono disporre, d’ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell’ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse…) avessero trovato in via amichevole un’intesa per spostare la gara, non ci sarebbe stato problema. Ma per un accordo è necessario che coincidano le volontà di tutti (Società, Comitato e AIA), e non si può pretendere che gli avversari aderiscano cavallerescamente. C’è un calendario predisposto dalla Federazione. Tutti sono tenuti ad organizzarsi con un occhio al calendario. La disponibilità dell’avversario a spostare la gara può costituire una aspettativa della società che è impegnata in un evento estraneo, ma non potrà mai assurgere ad un diritto tutelabile. Tornando ora al caso in decisione, il reclamo è inammissibile perché non sono stati osservati i termini perentori per l’instaurazione della procedura (preannuncio entro ore 24 del giorno dopo e reclamo entro i sette giorni dalla gara) avanti al G.S.T.. Comunque sarebbe palesemente infondato perché non sono stati minimamente “documentati” i motivi addotti quale “forza maggiore” (matrimonio di un compagno di squadra, assenza di un gran numero di calciatori, mancanza di un numero di tesserati tale da poter comunque iniziare la gara), non solo, ma anche se il matrimonio fosse stato puntualmente documentato, tale evento non avrebbe mai potuto costituire situazione che si frapponga imprescindibilmente alla ferma volontà e alla diligente organizzazione della società, tesa alla partecipazione a quella gara, come assoluta forza esterna, che sia irragionevole pensare di superare. P.Q.M. La C.D.T. FVG, sciogliendo la riserva contenuta nell’ordinanza comunicata alla società, dispone non ammettersi la richiesta audizione, dichiara inammissibile il reclamo e dispone per l’incameramento della tassa.
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