COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 del 05/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procuratore Federale nei confronti di PAPAPICCO Francesco, di CISTERNINO Antonio, dirigenti della ASD “SAN LUIGI CALCIO” e della ASD “SAN LUIGI CALCIO”.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 del 05/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procuratore Federale nei confronti di PAPAPICCO Francesco, di CISTERNINO Antonio, dirigenti della ASD “SAN LUIGI CALCIO” e della ASD “SAN LUIGI CALCIO”. Il deferimento. Con raccomandata 26.11.08, ai sensi dell’Art. 32/4 C.G.S., il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questa C.D.T. a) il sig. Francesco Papapicco, nella sua qualità di dirigente arbitro della ASD “SAN LUIGI CALCIO”, per rispondere della “violazione dell’art 1 commi 1 del C.G.S. per aver contravvenuto ai principi di lealtà e correttezza sportiva,” per aver indotto i dirigenti accompagnatori ufficiali delle squadre impegnate nella gara A.S.D. Centro Sedia – S.S. San Giovanni, del 19.01.2008, a firmare prima della gara il referto della stessa in bianco, per aver preventivamente barrato il referto nello spazio riservato alle sanzioni disciplinari assunte e per aver certificato, con la firma apposta in calce al referto, fatti e situazioni a cui era estraneo non avendo arbitrato la gara in questione; b) il Sig. Antonio Cisternino, nella sua qualità di dirigente arbitro della ASD “SAN LUIGI CALCIO”, per rispondere della “violazione dell’art 1 commi 1 del C.G.S. per aver contravvenuto ai principi di lealtà e correttezza sportiva,” per aver arbitrato la gara A.S.D. Centro Sedia – S.S. San Giovanni, del 19.01.2008, senza essere il dirigente – arbitro effettivamente designato, per aver omesso il riconoscimento degli atleti e per aver omesso di refertare la gara non avendo sottoscritto il referto; c) La società ASD “SAN LUIGI CALCIO” ex art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S., “per responsabilità oggettiva in relazione agli addebiti mossi ai suoi dirigenti”. Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. i dirigenti deferiti, la Società deferita e la Procura Federale per la riunione del 26.02.2009, nessuna difesa scritta è pervenuta entro i termini.-All'udienza del 26.02.2009, dinnanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA, i deferiti Sig.ri Francesco Papapicco e Antonio Cisternino, e il Sig. Peruzzo Ezio in rappresentanza della Società da lui presieduta ASD “SAN LUIGI CALCIO”.- Dato luogo alla discussione, le parti all’esito della stessa concludevano come in appresso, facendo verbalizzare le proprie dichiarazioni.Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale conclude per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni: Quanto al sig. Francesco Papapicco: inibizione per mesi 6 (sei); Quanto al sig. Antonio Cisternino: inibizione per mesi 4 (quattro); Quanto all’ ASD “SAN LUIGI CALCIO”: € 800,00 (ottocento) di ammenda; Il deferiti nel corso del dibattimento hanno concordato con il Sostituto Procuratore Federale ai sensi dell’art. 23 CGS, la applicazione delle sanzioni in misura ridotta nei seguenti termini: Quanto al sig. Francesco Papapicco: inibizione per mesi 4 (quattro); Quanto al sig. Antonio Cisternino: inibizione per mesi 2 (due) e giorni 20 (venti); Quanto all’ ASD “SAN LUIGI CALCIO”: € 545,00 (cinquecentoquarantacinque) di ammenda. La C.D.T. ritiene corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate e, visti gli artt. 23 e 24 CGS, P.Q.M. La C.D.T. FVG dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione per mesi 4 (quattro), fino al 5 AGOSTO 2009 al sig. Francesco Papapicco; - inibizione per mesi 2 (due) e giorni 20 (venti), fino al 25 MAGGIO 2009 al sig. Antonio Cisternino; - ammenda di € 545,00 (cinquecentoquarantacinque/00) alla Società ASD “SAN LUIGI CALCIO”. dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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