COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Sig. Procuratore Federale nei confronti di A.S.D. LIGNANO, SCUDELER Marino e FAGGIANI Tiziano

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Sig. Procuratore Federale nei confronti di A.S.D. LIGNANO, SCUDELER Marino e FAGGIANI Tiziano Il deferimento: Con il deferimento di data 25.02.2009, ai sensi dell'art. 32/4 CGS la Procura Federale deferiva i soggetti indicati in rubrica per rispondere rispettivamente: il sig. SCUDELER Marino per violazione dell'art. 1/1 CGS e dell'art. 108/1 NOIF “per comportamento non consono ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, e per aver omesso un adempimento ineludibile prescritto dalle norme federali”; il sig. FAGGIANI Tiziano per violazione dell'art. 1/1 CGS e dell'art. 108/1 NOIF “per concorso nelle violazioni poste in essere dal sig. Scudeler”; la società A.S.D. LIGNANO per violazione dell'art. 4/1 e 4/2 CGS a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, “in relazione alla condotta dei tesserati dianzi citati”. Il fatto: la vicenda, denunciata il 06.03.2007 dal calciatore Mazzone Giuseppe, allora in forze alla società ASD Lignano, si incentra sulla informale comunicazione fattagli dalla società di non essere in grado di pagargli i rimborsi spese concordati, e sull'invito fattogli a “continuare a fare parte della società ... in maniera gratuita”. Dall'istruttoria, al di là di una vicenda complessa e per certi versi inquietante, che in tre soli mesi ha visto il calciatore tesserarsi per trasferimento definitivo (il 13.11.06), sottoscrivere assieme alla società il modulo 108 per lo svincolo solo sette giorni dopo (il 20.11.06), che ha visto la società mettere in lista di svincolo il calciatore dopo un altro mese (il 14.12.06), ritesserarlo dopo altri cinque giorni (il 19.12.06), e metterlo informalmente fuori rosa (il 20.02.07), sono emerse delle violazioni formali commesse dalla società che aveva sottoscritto e consegnato al calciatore per il suo svincolo, un modello 108 mai depositato in Comitato. Ricordiamo in proposito il tenore dell'art. 108/1 NOIF: “Svincolo per accordo 1. Le Società possono convenire con calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” accordi per il loro svincolo da depositare, a pena di nullità, presso i competenti Comitati e Divisioni della L.N.D. entro venti giorni dalla stipulazione.” Il calciatore, a fine stagione, è stato svincolato ex art. 107 NOIF, sì che ha potuto liberamente sottoscrivere nuovo tesseramento per altra società. Il dibattimento: Convocati tutti i deferiti per l'udienza del 23.04.09, solo il sig. Scudeler si presentava al cospetto della CDT, peraltro senza aver formulato nei termini alcuna difesa scritta né istanza istruttoria di sorta. Nessuno era presente in rappresentanza della società né del sig. Faggiani, attuale presidente. Alla presenza del Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore Galeota, il sig. Scudeler ha sostenuto di aver mantenuto nella sostanza le intese di svincolo a fine stagione. In corso di stagione, essendo sopravvenute difficoltà economiche e non potendo pagare il rimborso al calciatore, la società avrebbe dato al sig. Mazzone la possibilità di giocare altrove svincolandolo già a novembre 2006 salvo poi, in seguito a un incontro con lo stesso, nuovamente tesserarlo solo cinque giorni dopo. Le difficoltà insorte in corso di stagione, avrebbero consigliato la società di allontanare il calciatore, comunque autorizzandolo ad allenarsi; la risposta fu “io non faccio beneficienza”. Le conclusioni: Dopo la requisitoria, il rappresentante della Procura Federale, ritenuta la responsabilità piena dei deferiti, concludeva come segue: quanto a SCUDELER Marino, inibizione di sei mesi; quanto a FAGGIANI Tiziano, inibizione di quattro mesi; quanto a A.S.D. LIGNANO, ammenda di 1.000 (mille) euro; Dopo la discussione, il sig. Scudeler concludeva chiedendo il proprio proscioglimento. La motivazione: La vicenda non è stata ben focalizzata. Il problema sollevato dal calciatore è che la società non avrebbe mantenuto gli accordi: particolarmente, non gli avrebbe permesso di allenarsi e non gli avrebbe versato i rimborsi promessi. La società al contrario afferma di aver mantenuto il proprio impegno, tant'è che, se non proprio ex art. 108 NOIF, ai sensi dell'art. 107 NOIF (svincolo per rinuncia della società) il calciatore è stato svincolato. Sembra un dialogo tra sordi in cui il calciatore lamenta un fatto e la società risponde di aver adempiuto ad un altro e diverso impegno, che nulla ha a che vedere con il fatto lamentato. Il procedimento deve trovare riferimento di partenza nell'atto formale di deferimento, e da questo non può prescindere. Il deferimento, però, dopo aver descritto per sommi capi la vicenda, non affonda l'incolpazione contestando ai deferiti un fatto concreto, e si limita a descrivere l'incolpazione del sig. Scudeler di condotta non consona, restando nella sostanza troppo generico. La figura del sig. Faggiani e della società appaiono di portata secondaria e sostanzialmente riflessa dalla condotta del sig. Scudeler. Nel concreto, l'atto di deferimento limita il raggio di azione della potestà disciplinare della CDT ad un non meglio identificato “comportamento non consono ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva,” e punta l'indice sulla violazione formale dell'art. 108 NOIF, senza affondare la contestazione sull'analisi della problematica sollevata dal calciatore nel suo esposto. La CDT deve rimettere pertanto gli atti alla Procura Federale perché inquadri in termini più concreti e puntuali il capo di incolpazione, fermo restando che il riferimento alla violazione formale del mancato deposito del modello 108 pare far parte degli accordi tra società e calciatore, nel senso che il modello 108 può solo aver avuto la funzione di garanzia di un impegno allo svincolo che infine, nella sostanza, anche se non attraverso quel documento, è stato mantenuto. Infatti, la società ha messo a disposizione del calciatore il modulo di svincolo per accordo ex art. 108 NOIF solo sette giorni dopo il tesseramento, quando tale documento avrebbe dovuto a pena di nullità essere depositato entro venti giorni. Se non è stato depositato nei termini, evidentemente ciò è dipeso da un'intesa tra le parti che hanno voluto superare la risoluzione ex art. 108 NOIF. P.Q.M. La C.D.T.- FVG rimette gli atti alla Procura Federale per una nuova e più specifica rubricazione del capo di incolpazione.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it