COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Sig. Procuratore Federale nei confronti di MEDEOT Giacomo e A.S.D. CAPRIVA

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Sig. Procuratore Federale nei confronti di MEDEOT Giacomo e A.S.D. CAPRIVA Il deferimento: Con il deferimento di data 17.02.2009, ai sensi dell'art. 32/4 CGS la Procura Federale deferiva i soggetti indicati in rubrica per rispondere rispettivamente: il sig. MEDEOT Giacomo per violazione dell'art. 5/1 e 5/4 cgs “per aver espresso pubblicamente a mezzo di dichiarazioni riportate su organi di stampa a diffusione regionale ... giudizi ed affermazioni lesivi della reputazione di soggetti ad organismi operanti nell'ambito delle istituzioni federali nel loro complesso”; la società A.S.D. CAPRIVA per violazione dell'art. 4/2 CGS a titolo di responsabilità oggettiva, nella violazione ascritta a proprio dirigente Medeot. Il fatto: la vicenda, denunciata il 30.03.2007 dal presidente del Comitato Regionale Arbitrale sig. Riva, riguarda alcune dichiarazioni rese dal sig. Medeot al Messaggero Veneto con cui il dirigente del Capriva esprimeva nei termini più sotto riportati al giornalista la propria lamentela in ordine ad una condotta asseritamente inadeguata assunta da un collaboratore arbitrale nei confronti di un calciatore della propria squadra. La frase virgolettata non è mai stata smentita ai sensi della legge sulla stampa. Il dibattimento: Convocati tutti i deferiti per l'udienza del 23.04.09, comparivano il sig. Medeot personalmente ed il sig. Fabio Concion, quale presidente della società. Nessuno dei deferiti ha formulato nei termini difese scritte né istanza istruttoria di sorta. Alla presenza del Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore Galeota, il sig. Medeot ha confermato le dichiarazioni rese al rappresentante della Procura Federale in sede inquirente; il presidente della società ha affermato di non essere stato a conoscenza dell'intenzione del Medeot di rendere le dichiarazioni che sono state pubblicate. Le conclusioni: Dopo la requisitoria, il rappresentante della Procura Federale, ritenuta la responsabilità piena dei deferiti, concludeva come segue: quanto a MEDEOT Giacomo, inibizione di sei mesi e ammenda di 1.000 (mille) euro; quanto a A.S.D. CAPRIVA, ammenda di 1.000 (mille) euro; Entrambi i comparenti chiedevano il proprio proscioglimento. La motivazione: Il fatto contestato è inoppugnabile: risulta agli atti che il sig. Medeot abbia rilasciato al Messaggero Veneto l'intervista pubblicata il 21.03.07 da cui, tra l'altro, emergono le seguenti dichiarazioni: “io posso capire che un direttore di gara sia scarso, ma non posso accettare che questi signori non sappiano nemmeno il regolamento. ...gli arbitri possono fare quello che vogliono soltanto perché hanno il coltello dalla parte del manico. Spero vivamente che questo cafone non vada in giro a fare danni per i campi della Regione”. Una approfondita istruttoria, andando oltre il fatto in sé, ha cercato di capire le motivazioni che avevano spinto il sig. Medeot a esternare nei termini che ha fatto. Così sono state raccolte le dichiarazioni dello stesso Medeot, che confermava integralmente il tono dell'intervista, salvo l'epiteto “cafone”, asseritamente non pronunciato, così come quelle di altri personaggi che furono attori o testimoni della vicenda sportiva. La CDT ritiene che le dichiarazioni rese dal sig. Medeot alla stampa costituiscano espressione pubblica di giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'arbitro e dell'assistente, cui erano indirizzate, e ciò al di là del fatto che potessero essere in qualche modo giustificate dalla condotta non consona che il collaboratore arbitrale, in particolare, possa aver tenuto. Infatti, il deferimento non si incentra sulla attribuzione all'assistente di un fatto specifico che, se accertato, lascerebbe esente da responsabilità il dichiarante, ma su valutazioni (“il direttore di gara sia scarso”, “non conoscono i regolamenti”, “sono due mesi che ci penalizzano in continuazione”, “decisioni al limite del ridicolo”, “non vada in giro a fare danni”) gratuitamente denigratorie, che si pongono ben lungi dai concetti di correttezza e probità, e non si prestano ad essere congruamente oggetto di replica. La responsabilità della società discende oggettivamente ex art. 4/2 CGS, non solo, ma non avendo questa effettuato una pubblica dissociazione dalle esternazioni del proprio dirigente, la sanzione non può trovare esimente né attenuazione. In ordine alla modalità dell'esternazione, ma anche alla non elevata idoneità oggettiva delle dichiarazioni ad arrecare concreto pregiudizio all’istituzione federale, la sanzione trova adeguata quantificazione come da dispositivo. Questa CDT reputa per propria convinzione e giurisprudenza che non siano applicabili ai dirigenti della sfera dilettantistica sanzioni di natura economica, se non nel caso previsto espressamente dal CGS per la violazione della clausola compromissoria, per cui va disattesa la tipologia di sanzione (ammenda) richiesta dalla Procura Federale in aggiunta alla inibizione. P.Q.M. La C.D.T.- FVG, ritenuta la responsabilità dei deferiti, commina le seguenti sanzioni: quanto a MEDEOT Giacomo, inibizione di mesi due, a tutto il 30 giugno 2009: quanto alla A.S.D. CAPRIVA, ammenda di euro 300 (trecento).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it