COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Sig. Procuratore Federale nei confronti di LAVARONI Giancarlo e A.S.D. BUTTRIO

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Sig. Procuratore Federale nei confronti di LAVARONI Giancarlo e A.S.D. BUTTRIO Il deferimento: Con il deferimento di data 10.02.2009, ai sensi dell'art. 32/4 CGS la Procura Federale deferiva i soggetti indicati in rubrica per rispondere rispettivamente: il sig. LAVARONI Giancarlo per violazione dell'art. 5/1 e 5/4 CGS “per aver espresso pubblicamente e reiteratamente ... giudizi ed affermazioni lesivi della reputazione di soggetti ad organismi operanti nell'ambito federale ed in particolare della terna arbitrale e del presidente della Sezione AIA di Gorizia, nonché delle istituzioni federali nel loro complesso”; la società A.S.D. BUTTRIO per violazione dell'art. 4/1 e 4/2 a titolo di responsabilità diretta, nella violazione ascritta a proprio presidente e legale rappresentante. Il fatto: la vicenda, denunciata il 26.11.2007 dall'allora presidente della Sezione AIA di Gorizia sig. Simon, riguarda alcuni pesanti giudizi espressi dal sig. Lavaroni a carico della terna arbitrale e dello stesso presidente AIA di Gorizia sig. Simon alla presenza di numerosi spettatori che assistevano con lui alla gara Buttrio-Tiezzese del 25.11.07. Tra queste esternazioni, la Procura ricorda “sei un mafioso anche tu, incompetente bastardo, sei un delinquente, fai parte della casta delinquente tu e gli altri tre, vergognatevi delinquenti ladri, venite qui per rovinare le partite”. Il dibattimento: Convocati tutti i deferiti per l'udienza del 23.04.09, comparivano il sig. Lavaroni personalmente ed assistito da un avvocato. Nessuno per la società, di cui lo stesso Lavaroni non è più legale rappresentante. Il solo sig. Lavaroni ha formulato nei termini difese scritte, e nessuno ha indicato tempestive istanze istruttorie. Alla presenza del Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore Galeota, il sig. Lavaroni personalmente ed attraverso il suo avvocato, ha dato corso ad una lunga ed appassionata difesa. Le conclusioni: Dopo la requisitoria, il rappresentante della Procura Federale, ritenuta la responsabilità piena dei deferiti, concludeva come segue: quanto a LAVARONI Giancarlo, inibizione di sei mesi e ammenda di 1.000 (mille) euro; quanto a A.S.D. BUTTRIO, ammenda di 1.000 (mille) euro; L'unico comparente chiedeva il proprio proscioglimento. La motivazione: Vanno preliminarmente disattese alcune eccezioni sollevate in udienza dalla difesa dell'incolpato, che in primis ha chiesto affermarsi la nullità del deferimento per erronea indicazione di nome e cognome del deferito. Infatti, dopo aver indicato correttamente il nominativo Lavaroni Giancarlo nell'intestazione dell'indirizzo, il deferimento che ne è seguito sulla stessa missiva è stato formulato a carico di “Lavarono Gianfranco”. L'errore materiale è evidente, ed è del tutto irrilevante anche perché la Procura si è peritata di precisare, a fianco ed in prosecuzione del nominativo sbagliato, la specifica: “presidente e legale rappresentante, all'epoca dei fatti, della ASD Buttrio”. Non c’è possibilità (in buona fede) di considerare che il deferimento sia indirizzato a persona diversa da quella rispondente al corretto nominativo. Secondariamente, la difesa ha chiesto che la condotta addebitata al deferito a carico della terna arbitrale fosse dichiarata non punibile per il principio del ne bis in idem, in considerazione del fatto che già il GST aveva sanzionato la società per le intemperanze del pubblico nei confronti della terna arbitrale. Ma è evidente che un conto è la responsabilità della società per responsabilità oggettiva in ordine alle esternazioni di “un gruppo di tifosi del Buttrio”, ed altra ipotesi, del tutto autonoma, è la responsabilità diretta del singolo interessato, per proprio fatto. La difesa presente avanti alla C.D.T. non era legittimata a tutelare la società, ma vale ricordare che comunque la responsabilità oggettiva della società per il fatto dei propri sostenitori resta ipotesi diversa dalla più grave responsabilità diretta della società per il fatto del proprio presidente e legale rappresentante. Terzariamente, va disattesa la richiesta di prova per testi indicata solo a verbale dal deferito sig. Lavaroni. La richiesta è tardiva perché non è stata presentata con le difese scritte entro il termine di cinque giorni prima della data dell'udienza, ex art. 41/2 CGS. Né la CDT ritiene utile od opportuno assumere d'ufficio quella prova. Scendendo finalmente al merito della vicenda, il fatto contestato è inoppugnabile e la responsabilità dei deferiti è evidente. Dall'istruzione è emerso che il sig. Lavaroni, allora presidente e legale rappresentante della ASD Buttrio, assistendo alla gara casalinga giocata il 25.11.2007 Buttrio-Tiezzese dalle tribune rivolse “un grido di accusa all’arbitro”. Lo stesso sig. Lavaroni riconosce di essersi rivolto alla terna arbitrale nella circostanza utilizzando pubblicamente, inserito tra i sostenitori della sua squadra sugli spalti, un fraseggio del tipo: “perché non segnali il fallo? O fate parte di una cosca?” che corrisponde nei contenuti a quello contestatogli, oggetto di deferimento. Forse le grida di accusa furono più d’una, sì che il sig. Simon, allora presidente della Sezione AIA di Gorizia, anch’egli presente alla gara sugli spalti, gli si avvicinò cercando di placarne gli animi. Ne seguì un intuibile siparietto tra i due, collocato in tribuna, avanti ad un pubblico amico al presidente Lavaroni, un pubblico che vedeva indubbiamente nel sig. Lavaroni un personaggio carismatico, paladino che si ergeva a difesa della squadra di casa asseritamente maltrattata dalle manchevolezze arbitrali. Entrambi si qualificarono: il sig. Lavaroni quale presidente del Buttrio (inequivocabilmente); il sig. Simon (afferma) quale Presidente della Sezione AIA di Gorizia. Il sig. Lavaroni non intuì le parole “Presidente della Sezione AIA di Gorizia” ma sentì le parole “Presidente della Figc di Gorizia”. Il fatto degenerò ulteriormente perché il presidente Lavaroni voleva che il preteso presidente della delegazione, quale rappresentante dalle società, si ponesse a tutela delle aspettative della sua società, contro la figura della terna arbitrale. Poi il sig. Simon (afferma) si allontanò. Anche il sig. Lavaroni (afferma) si allontanò. Ma subito dopo si ricrearono i presupposti per riprendere la contesa. Il sig. Lavaroni, affermandosi autorità in casa sua, chiese al sig. Simon il tesserino di riconoscimento. Altro battibecco. Vennero chiamati i Carabinieri. Da chi, non è particolarmente rilevante. Fatto sta che dopo aver avuto modo di sapere che il suo interlocutore rappresentava una istituzione federale (poco importa se fosse il presidente della Delegazione o della Sezione AIA di Gorizia) il sig. Lavaroni ha continuato nel suo atteggiamento offensivo: avendo inteso in un primo momento che fosse presidente di Delegazione, ”gliele suono per non solidarizzare con me” (cfr. difese scritte sig. Lavaroni) e “gli ho rivolto alcuni apprezzamenti non propriamente etici” (cfr. verbale 12.05.08 Procura Federale). Avendo poi inteso che era il presidente della Sezione AIA, lo invitò “a fermarsi in attesa dei Carabinieri” e “nell’eventualità ho rilevato il numero di targa”. La descrizione dei fatti, anche per preciso riconoscimento dello stesso deferito, è chiaramente compatibile con i fatti oggetto di deferimento, addirittura è confessoria dei contenuti delle sue esternazioni e del fatto di una reiterata prosecuzione nel proprio intento. La pesante portata delle esternazioni, che rievocano associazioni mafiose, gridate nei confronti della terna arbitrale tra il pubblico di casa; la ripetizione delle offese, sempre gridate sugli spalti, tra i tifosi, nei confronti di chi sapeva rappresentare un’istituzione federale; la reiterazione delle vessazioni contro quest’ultimo a fine gara, e la concreta idoneità oggettiva della vicenda nel suo complesso ad arrecare pregiudizio alla terna arbitrale e all’istituzione federale, in quanto profferite a gran voce tra il “suo” pubblico, di casa, che lo conosceva quale carismatico presidente della società, trasmettono la considerazione che in quel frangente le esternazioni del sig. Lavaroni hanno toccato un elevato grado di pericolosità e richiedono una sanzione che trova adeguata quantificazione come da dispositivo. Questa CDT reputa per propria convinzione e per propria giurisprudenza che non siano applicabili ai dirigenti della sfera dilettantistica sanzioni di natura economica, se non nel caso previsto espressamente dal CGS per la violazione della clausola compromissoria, per cui va disattesa la tipologia di sanzione economica richiesta dalla Procura Federale in aggiunta alla inibizione. P.Q.M. La C.D.T.- FVG, ritenuta la responsabilità dei deferiti, commina le seguenti sanzioni: quanto a LAVARONI Giancarlo, inibizione di mesi quattro, a tutto il 30 agosto 2009: quanto alla A.S.D. BUTTRIO, ammenda di euro 700 (settecento).
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