COMITATO REGIONALE LAZIO – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 40 DEL 9/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DA PARTE DEL SIG. PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ F.C. SEZZE LATINA E DEL SUO PRESIDENTE BUCCIARELLI LUIGI PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DELL’ARTICOLO 40 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DELL’ARTICOLO 2 PUNTO 1 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 40 DEL 9/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DA PARTE DEL SIG. PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ F.C. SEZZE LATINA E DEL SUO PRESIDENTE BUCCIARELLI LUIGI PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DELL’ARTICOLO 40 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DELL’ARTICOLO 2 PUNTO 1 C.G.S. Il Presidente del Comitato Regionale Lazio con nota del 25-11-2002 protocollo 286/MZ/vl, ha deferito alla Commisione Disciplinare la società F.C. Sezze Latina per violazione dell’articolo 40 del regolamento della L.N.D. ed il presidente della stessa, Sig. Luigi Bucciarelli, per violazione dell’articolo 2 comma 1 C.G.S. . Nell’atto di incolpazione viene contestato alla società di aver consentito di svolgere le mansioni di allenatore al Sig. Gerardo Bocchino nelle gare Lupa Frascati – Sezze Latina del 1-9-2002 e Sezze Latina – Sezze Setina dell’8-9-2002 ed al Sig. Raffaele Di Napoli nelle gare Colleferro – Sezze Latina del 27-10-2002 e Sezze Latina – Anziolavino del 10-11-2002, senza aver acquisito un valido tesseramento con la società. Al Presidente Bucciarelli si contesta la violazione del codice di Giustizia Sportiva sopra richiamata in quanto legale rappresentante della società incolpata. Il Presidente Bucciarelli si è presentato, a seguito di rituale convocazione, sia nella veste di legale rappresentante della società che in proprio, ed ha reso dichiarazione pienamente confessoria, giustificando l’infrazione con lo stato di confusione organizzativa subentrato ad un suo parziale allontanamento dalla gestione operativa dell’attività societaria a cui aveva, all’inizio della stagione sportiva, deciso di partecipare solo come rappresentante ma senza più i compiti attivi che aveva ricoperto per moltissimi anni. Dopo essersi reso conto dello stato di confusione organizzativa, anche a seguito dell’arrivo del deferimento di cui ci si occupa, aveva ripreso, per così dire, le “redini” della società, ripristinando un assetto organizzativo efficiente, a cui avevano fatto subito seguito tangibili risultati sportivi. La Commissione, pur riconoscendo, la buona fede del tesserato e l’ottimo comportamento processuale dello stesso, non può che far rilevare che oltre al dolo ed alla colpa grave, l’ordinamento sportivo sanziona anche la colpa lieve e la responsabilità oggettiva e la disposizione richiamata è appunto tra quelle che colpiscono il legale rappresentante della Società prescindendo da una sua attiva partecipazione alle violazioni contestate. Nella specie, poi, a ben guardare il Presidente si è macchiato di una “culpa in eligendo” avendo scelto evidentemente dei dirigenti inadatti e sconoscenti le regole elementari del tesseramento dei tecnici, per condurre l’attività di una società partecipante al Campionato di Eccellenza che è superfluo ricordare, assume tale nome proprio perché di particolare prestigio nell’ambito regionale ed al quale partecipano le società migliori sia dal punto di vista tecnico che organizzativo. Comunque va osservato che il comportamento si è limitato a sole quattro gare e si è risolto senza altre turbative alla regolarità del campionato. Appare, quindi equo fissare le sanzioni come da dispositivo, rammentando che, ai sensi dell’articolo 8 n. 6 del C.G.S. al tesserato deve applicarsi la sanzione dell’inibizione; tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA DI COMMINARE A CARICO DELLA F.C. SEZZE LATINA L’AMMENDA DI EURO 300 ED AL PRESIDENTE SIG. LUIGI BUCCIARELLI L’INIBIZIONE PER GIORNI 15.
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