COMITATO REGIONALE LAZIO – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 30/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 30/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE Il Procuratore Federale, con lettera del 16 novembre 2001, prot. N. 9904/56PF/ef/ln, letti gli atti relativi a una denuncia sporta dal padre del calciatore DANIELE MOI nei confronti della Società A.P. PALOCCO che gli aveva richiesto la somma di L. 2.000.000 (duemilioni) per lo svincolo del figlio; rilevato, sulla base di quanto accertato dall’Ufficio Indagini che effettivamente il signor STEFANO DONATI, Responsabile della Sezione Calcio della A.P. PALOCCO , ebbe a richiedere la suddetta somma, non a titolo di compenso ma come rimborso spese calcolato sulla media dei premi di preparazione e ciò al fine di scoraggiare l’allontanamento di molti ragazzi; visto l’art. 28, comma 4, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva HA DEFERITO alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio L.N.D.: 1) STEFANO DONATI, Responsabile della Sezione Calcio della A.P. PALOCCO; 2) la Società A.P. PALOCCO; per rispondere: il primo della violazione di cui all’art. 1 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 97 delle NOIF; la Società A.P. PALOCCO, per effetto della responsabilità oggettiva, della violazione dell’art. 2 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva delle violazioni ascritte al proprio tesserato. Ritualmente fissata la data del procedimento e convocati i deferiti per l’udienza del 14 novembre 2002, alle ore 16.30 si è avuta la presenza del rappresentante del Procuratore Federale Avv. Lorenzo Giua nonché del deferito Sig. DONATI STEFANO, che ha anche prodotto, in termini, ampie deduzioni a difesa. Per la Società nessuno era presente, ma ha fatto pervenire, in termini, deduzioni a difesa a firma del Presidente pro-tempore Sig. INDELICATO SALVATORE. In estrema sintesi la Società ha affermato di essere completamente all’oscuro, prima durante e dopo, dell’operato del sig. DONATI, mentre lo stesso ha ricostruito minuziosamente la vicenda spiegando che era prassi della Società richiedere somme in occasione di svincoli, prestiti, trasferimenti, ecc., ma che tali somme venivano richieste alle altre Società “e non mai ai giocatori stessi o loro genitori”. Il rappresentante del Procuratore Federale ha concluso ritenendo provata la contestata violazione ed ha chiesto l’applicazione della sanzione dell’ammenda di Euro 500,00 per il DONATI e di Euro 500,00 per la Società a titolo di responsabilità oggettiva. Tutto ciò premesso, questa Commissione, vagliati attentamente tutti gli elementi raccolti e le odierne risultanze, ha ritenuto in parte assumibili le difese del DONATI che, comunque, ha chiaramente agito per conto della Società. La Società ne risponde a titolo di responsabilità oggettiva e, peraltro, andrebbe sanzionata per il suo comportamento successivo alla vicenda. Pertanto DELIBERA di erogare la sanzione dell’inibizione per mesi 2 al Sig. DONATI STEFANO e l’ammenda di Euro 500,00 alla società A.P. PALOCCO.
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