COMITATO REGIONALE LAZIO – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 54 DEL 27/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 54 DEL 27/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE § Il Procuratore federale, con lettera del 26 novembre 2002, prot. n. 548/15pf/ef/mm; § letti gli atti relativi alla denuncia sporta dal Sig. ALFREDO TROSCIA, Presidente della Società A.S. FERENTUM, unitamente al Sig. ALCIDE LOZZI , Allenatore della predetta Società, riguardante pretesi comportamenti antiregolamentari posti in essere dall’arbitro, Sig. SAMUELE DE SANTIS, che ha, durante lo svolgimento della gata MARTA – FERENTUM del 21.4.2002, per errore di persona, espulso l’allenatore della Società A.S. FERENTUM, Sig. ALCIDE LOZZI, in luogo del Sig. FABIO ANGELI, Dirigente della Società A.S. FERENTUM, autore dei fatti ascritti erroneamente al Sig. ALCIDE LOZZI; § visto il provvedimento in data 22 novembre, prot. 536/15pf/EF/en, con il quale è stato archiviato il procedimento nei confronti dell’arbitro, Sig. SAMUELE DE SANTIS, che è caduto in errore in piena buonafede; § ritenuto che i fatti come sopra succintamente descritti, integrano gli estremi della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., ascrivibile al Sig. FABIO ANGELI, che ha tardivamente riconosciuto le proprie responsabilità, arrecando pregiudizio all’allenatore, Sig. ALCIDE LOZZI, espulso per errore, nonché, a titolo di responsabilità oggettiva (art. 2, comma 4) alla Società A.S. FERENTUM; § visto l’art. 28, comma 4. lettera b) del C.G.S.; HA DEFERITO § alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – L.N.D.; FABIO ANGELI, Dirigente della Società, A.S. FERENTUM; § la Società A.S. FERENTUM; per rispondere: § il primo della violazione di cui all’art. 1 comma 1, del C.G.S. per aver tenuto la condotta descritta nella motiva; § la Società A.S. FERENTUM della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio dirigente Ritualmente fissata la data del procedimento e convocati i deferiti per l’udienza del 13 febbraio 2003, alle ore 15.30, si è avuta la presenza del Rappresentate del Procuratore Federale Dott. SALVATORE ALEMANNO. § Per i deferiti nessuno era presente, ma la Società A.S. FERENTUM ha fatto pervenire deduzioni a difesa a firma del delegato del Presidente, Sig. ALFREDO TROSCIA. In sintesi, la Società contesta di dover rispondere a titolo di responsabilità oggettiva sia per il comportamento tenuto all’epoca dei fatti sia perché la verità degli stessi è stata accertata proprio in base all’esposto presentato dalla Società stessa all’Ufficio Indagini. § Il rappresentante del Procuratore federale, richiamandosi alla accurata relazione dell’Ufficio Indagini dell’11 ottobre 2002, ha concluso ritenendo ampiamente ricostruita e provata la verità dei fatti e cioè che, per un errore commesso dall’arbitro in piena buona fede, era stato sanzionato l’allenatore della Società Sig. LOZZI ALCIDE in luogo del dirigente della stessa Società Sig. FABIO ANGELI, effettivo responsabile dell’accaduto. § Conseguentemente ha chiesto applicarsi la sanzione della squalifica per 2 anni a carico del Dirigente Sig. FABIO ANGELI e dell’ammenda di € 250,00 a carico della Società a titolo di responsabilità oggettiva. § Tutto ciò premesso, questa Commissione, dopo ampia discussione, vagliati tutti gli elementi raccolti e le odierne risultanze, ritenendo di non poter accogliere le osservazioni della Società in quanto è pur sempre responsabile un suo dirigente e quindi tenuta a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva; DELIBERA § di squalificare per anni 2 il dirigente della Società FABIO ANGELI e di comminare l’ammenda € 250,00 alla società A.S. FERENTUM. § Ritiene, peraltro, doveroso segnalare che, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., la Società A.S. FERENTUM e/o l’allenatore della stessa ALCIDE LOZZI potranno, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente decisione, ricorrere alla C.A.F. per impugnare per revocazione la decisione, a suo tempo assunta, di confermare la squalifica dell’allenatore LOZZI ALCIDE fino al 30.4.2004.
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