COMITATO REGIONALE LAZIO – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 59 CRL DEL 13/03/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLE SOCIETA’ A.S. TC GARDEN CALCIO A 5, A.S.D. EDILURB, A.S. SPORTING RIVIERA, A.S. FOOTWORK ROMA C5, S.S. BOEMIA EDILPROGETTI 2000, S.S. EUROPROGETTI SEBELITA, U.S. ATLETICO MARINO C5, A.S. PROGINF, A.S. MICROPHON, A.S. STELLA AZZURRA VITINIA, POL DELLE VITTORIE SRL, A.S. EUR PURA VIDA CALCIO PER VIOLAZIONE DELE DISPOSIZIONI EMANATE DALLA L.N.D. CON IL COM. UFF. N. 1 DEL 1-7-2002 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES DI CALCIO A 5 O ALTERNATIVAMENTE, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI DI CALCIO A 5.

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 59 CRL DEL 13/03/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLE SOCIETA’ A.S. TC GARDEN CALCIO A 5, A.S.D. EDILURB, A.S. SPORTING RIVIERA, A.S. FOOTWORK ROMA C5, S.S. BOEMIA EDILPROGETTI 2000, S.S. EUROPROGETTI SEBELITA, U.S. ATLETICO MARINO C5, A.S. PROGINF, A.S. MICROPHON, A.S. STELLA AZZURRA VITINIA, POL DELLE VITTORIE SRL, A.S. EUR PURA VIDA CALCIO PER VIOLAZIONE DELE DISPOSIZIONI EMANATE DALLA L.N.D. CON IL COM. UFF. N. 1 DEL 1-7-2002 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES DI CALCIO A 5 O ALTERNATIVAMENTE, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI DI CALCIO A 5. Con atto del 30 gennaio 2003 il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha deferito alla Commissione Disciplinare le società in epigrafe per aver omesso la partecipazione obbligatoria al campionato juniores od, alternativamente, del campionato giovanile allievi, così come dettato dal comunicato ufficiale n. 1 del 1-7-2002 al punto 5/a lettera f. Tutte le società deferite, tranne il TC Garden, l’Europrogetti Sebelita, la Proginf e la Stella Azzurra Vitinia hanno fatto pervenire proprie deduzioni e giustificazioni. La società Europrogetti Sebelita si è presentata innanzi alla Commissione Disciplinare per rendere proprie deduzioni e giustificazioni mentre la società Proginf ha fatto pervenire un telegramma per giustificare la mancata presentazione. In via preliminare va osservato che la citata disposizione regolamentare comporta, in caso di violazione, una sanzione fino ad € 1.500,00. La Commissione Disciplinare ritiene che la partecipazione ai campionati giovanili è elemento essenziale per la formazione ed il mantenimento della organizzazione sportiva federale e che non possono essere ammesse esimenti per società della Lega Nazionale Dilettanti che, proprio per la natura non lucrativa e l’alto contenuto sociale dell’attività svolta, debbono particolarmente dedicarsi alla cura dei vivai, linfa vitale di tutto il movimento sportivo. Le giustificazioni adottate dalle società, tutte dello stesso tenore, che allegano difficoltà organizzative di vario genere sono solo parzialmente assumibili in questa sede e valgono solo a graduare la sanzione nei limiti di cui al dispositivo. Le giustificazioni particolari addotte dalla società Footwork Roma C5 non sono assumibili in quanto nella specie non si tratta di modifiche all’ordinamento dei campionati ma di obbligo di partecipazione all’attività giovanile, espressamente previsto dal regolamento del settore dilettanti. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di comminare a tutte le società deferite l’ammenda di € 300,00.
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