COMITATO REGIONALE LAZIO – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 66 DEL 3/4/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 66 DEL 3/4/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO Il Presidente del Comitato Regionale Lazio: vista la lettera inviata in data 21 novembre 2002, con la quale l’Avv. Massimo MELEO richiede, per conto del suo assistito, il calciatore INCITTI Domenico, alla Società S.S. TORRICE (attualmente S.S. TORRICE RIPI), il pagamento della somma di Euro 723,04, relativa al contratto stipulato tra le parti in data 10.08.2001; visto il contratto stipulato in data 10.08.2001 tra la Società S.S. TORRICE (attualmente S.S. TORRICE RIPI) ed il calciatore INCITTI Domenico; osservato che per i calciatori non professionisti, partecipanti a campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, in ambito regionale, è vietata la sottoscrizione di contratti o di accordi economici; HA DEFERITO ai sensi dell’art. 25 comma 4 del C.G.S., a codesta Spett.le Commissione Disciplinare, per i conseguenti provvedimenti disciplinari: il calciatore INCITTI Domenico e la Società S.S. TORRICE (attualmente S.S. TORRICE RIPI) per rispondere alla violazione di cui all’art. 94 ter punto 1 delle N.O.I.F.; il Sig. TRASOLINI Federico, Presidente della Società S.S. TORRICE (attualmente S.S. TORRICE RIPI), perché responsabile per l’infrazione addebitata alla Società, ai sensi dell’art. 2, punto 1) del C.G.S. Ritualmente fissata l’udienza del 13 febbraio 2003, alle ore 17.00, il calciatore INCITTI Domenico ha fatto pervenire una breve memoria, sottoscritta dallo stesso Avv. Meleo di cui in epigrafe, con cui conferma di aver sottoscritto il contratto, ma di averlo fatto in perfetta buona fede perché “ignaro delle norme regolanti i rapporti tra un calciatore dilettante e la propria società”, per cui ritiene di non dover incorrere in “eventuali adottande sanzioni disciplinari”. Sono presenti, invece, il Sig. TRASOLINI Federico, quale Presidente della S.S. TORRICE RIPI, ed il Sig. TOMMASI Guido, Direttore Sportivo della stessa Società. Entrambi, in sintesi, hanno dedotto che: 1) la attuale Società S.S. TORRICE RIPI “è Società profondamente diversa da quella (S.S. TORRICE) esistente all’epoca dei fatti addebitati”; 2) il contratto agli atti non è stato sottoscritto dal Presidente e, all’epoca, si occupavano di queste questioni “il Segretario che è deceduto ed il Vice Presidente che non fa più parte della Società”; 3) la Società “non usa stipulare contratti del genere” né ve ne sono altri atti della Società; 4) il Sig. Tommasi è in carica dal 1° luglio 2002 e mai avrebbe fatto sottoscrivere atti del genere “essendo di lunga esperienza nel settore e pertanto consapevole della illiceità del contratto di cui oggi si discute”; 5) auspicando di non dover “rispondere di comportamenti assunti dalla Società precedente”. Tutto ciò premesso, questa Commissione Disciplinare, vagliati attentamente i documenti agli atti e le odierne risultanze, DELIBERA § di squalificare il calciatore INCITTI Domenico per tre mesi; § di inibire il Presidente TRASOLINI FEDERICO per tre mesi; di comminare alla società S.S. TORRICE RIPI l’ammenda di Euro 2.478,99 (duemilaquattrocentosettantottoeuro/99centesimi), pari all’ammontare illecitamente pattuito nel contratto acquisito agli atti, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva.
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