COMITATO REGIONALE LAZIO – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 69 DEL 9/4/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ S.S. SANVITTORESE PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DALLA L.N.D. CON COM. UFF. 1 DEL 1-7-2002 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES.

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 69 DEL 9/4/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ S.S. SANVITTORESE PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DALLA L.N.D. CON COM. UFF. 1 DEL 1-7-2002 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES. Con atto del 21-1-2003 il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha deferito alla Commissione Disciplinare la società Sanvittorese per aver omesso la partecipazione obbligatoria al campionato juniores, così come dettato dal comunicato ufficiale della L.N.D. del 1-7-2002. La società deferita ha fatto pervenire proprie controdeduzioni. La deferita ha confermato il fatto storico ma lo ha giustificato con la materiale impossibilità di disporre di un idoneo campo di gioco sia per le gare che per gli allenamenti come attestato dalla documentazione allegata, proveniente dal amministrazione comunale interessata. Ritiene la Commissione che le giustificazioni adottate dalla deferita non valgono, pur nella loro obiettività, ad eliminare la responsabilità. Invero la disposizione richiamata, la cui ratio è palesemente quella di incrementare i vivai e l’autosufficienza tecnica delle affiliate, non distingue tra centri più o meno piccoli e quindi con adeguata organizzazione logistica, ma solo tra categorie di partecipazione, essendo evidente che più si eleva la categoria più deve essere affinata l’organizzazione tecnico – sportiva. La società Sanvittorese partecipando al campionato di promozione deve provvedere al reclutamento non solo di calciatori già maturi per la categoria maggiore ma anche di giovani per costituire un necessario vivaio, né può valere a scusante le difficoltà logistiche documentate in quanto la società non può utilmente svolgere un’attività dilettantistica in una categoria elevata senza provvedersi del reclutamento di giovani. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA - di comminare alla S.S. SANVITTORESE l’ammenda di € 1.000,00
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