COMITATO REGIONALE LAZIO – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 69 DEL 9/4/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ G.C. AA.CC. N.C. REBIBBIA PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DALLA L.N.D. CON COM. UFF. 1 DEL 1-7-2002. PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES.
COMITATO REGIONALE LAZIO - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 69 DEL 9/4/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ G.C. AA.CC. N.C. REBIBBIA PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DALLA L.N.D. CON COM. UFF. 1 DEL 1-7-2002. PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES.
Con atto del 21-1-2003 il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha deferito alla Commissione Disciplinare la società AA.CC. REBIBBIA N.C. per aver omesso la partecipazione obbligatoria al campionato juniores, così come dettato dal comunicato ufficiale della L.N.D. del 1-7-2002. La società deferita ha fatto pervenire proprie controdeduzioni ed è stata ascoltata dalla Commissione.Nelle proprie difese la società ha dedotto la materiale impossibilità di attingere all’esterno degli appartenenti al corpo degli Agenti di Polizia Penitenziaria, sia per le barriere normative e statutarie, sia per l’assoluto divieto di corrispondere ai calciatori anche semplici rimborsi spese.
Ritiene la Commissione che giustificazioni addotte, pur nella loro obiettività, posso solo attenuare la responsabilità ma non escluderla. Invero la disposizione richiamata, la cui ratio è palesemente quella di incrementare i vivai e l’autosufficienza tecnica delle affiliate, non distingue tra società più o meno grandi, ma solo tra categorie di partecipazione, essendo evidente che più si eleva la categoria più deve essere affinata l’organizzazione tecnico – sportiva delle affiliate. La società AA.CC. Rebibbia N.C. , partecipando al campionato di promozione deve provvedere al reclutamento non solo di calciatori già maturi per la categoria maggiore ma anche di giovani per costituire un necessario vivaio. Infine è certo che la società non può utilmente svolgere un’attività dilettantistica in una categoria elevata senza provvedersi del reclutamento di giovani.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
- di comminare al G.C. AA.CC. N.C. REBIBBIA l’ammenda di € 1.000,00
Share the post "COMITATO REGIONALE LAZIO – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 69 DEL 9/4/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ G.C. AA.CC. N.C. REBIBBIA PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DALLA L.N.D. CON COM. UFF. 1 DEL 1-7-2002. PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES."